Art. 9 
 
 Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti 
 
  1. I  numeri  da  1  a  7  della  parte  premessa  all'introduzione
dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, sono sostituiti dal  seguente:  «1.  La  classificazione  dei
rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente
codice CER ed applicando le disposizioni  contenute  nella  decisione
2014/955/UE e nel regolamento (UE) n.  1357/2014  della  Commissione,
del 18 dicembre 2014».