Art. 11 Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, e' adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento emesso dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, che opera ai sensi delle norme di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'accreditamento attesta che l'organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011 nonche' quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D. 2. I decreti di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1 hanno scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento, in essi esplicitamente citato. 3. Ai fini del rilascio del certificato di accreditamento, i rapporti tra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti. 4. Le Amministrazioni competenti effettuano attivita' di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.
Note all'art. 11: Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.