Art. 11 
 
 
            Autorizzazione ai fini della notifica basata 
                 su un certificato di accreditamento 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8,  comma  1,  e'  adottata
sulla  base  di  specifico  certificato  di   accreditamento   emesso
dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, che opera ai  sensi
delle norme di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
23 luglio 2009,  n.  99.  L'accreditamento  attesta  che  l'organismo
soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, e, ove  applicabili,
dagli articoli 45 e 46  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  nonche'
quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D. 
  2. I decreti di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1 hanno
scadenza pari a quella del  corrispondente  accreditamento,  in  essi
esplicitamente citato. 
  3. Ai fini  del  rilascio  del  certificato  di  accreditamento,  i
rapporti  tra  le  Amministrazioni  competenti  e  l'Organismo  unico
nazionale di accreditamento sono regolati con  apposita  convenzione,
pubblicata sui  siti  internet  istituzionali  delle  Amministrazioni
competenti. 
  4.  Le   Amministrazioni   competenti   effettuano   attivita'   di
monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il testo dell'articolo  4  della  legge  23  luglio
          2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.