Art. 12 
 
 
                Autorizzazione ai fini della notifica 
           non basata su un certificato di accreditamento 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, non  basata  su
un  certificato  di  accreditamento,  effettuata  nel  solo  caso  di
mancanza di convenzione di cui all'articolo 11, comma 3, e'  soggetta
ad istruttoria da parte  delle  Amministrazioni  competenti  volta  a
verificare il rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo  43  e,
ove applicabili, dagli articoli 45  e  46  del  regolamento  (UE)  n.
305/2011, nonche' quelli di cui  all'articolo  9  e  all'allegato  D.
L'istruttoria delle Amministrazioni competenti  si  conclude  con  il
decreto di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1,  di  durata
massima quadriennale, oppure con il suo diniego. 
  2. Le modalita' di svolgimento dell'istruttoria ed  i  termini  del
procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono  riportati
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. Le estensioni e le ulteriori  autorizzazioni  mantengono  la
scadenza dell'autorizzazione cui si riferiscono. 
  3. Nel  periodo  di  validita'  temporale  dell'autorizzazione,  le
Amministrazioni competenti assicurano lo svolgimento di attivita'  di
sorveglianza periodica sugli Organismi notificati. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.