Art. 8 
 
 
                      Autorizzazione e notifica 
 
  1. Ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento  (UE)  n.
305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti
base  per  le  opere  di  competenza,   rilasciano   i   decreti   di
autorizzazione,  di  durata  massima  quadriennale,  ai  fini   della
successiva notifica. 
  2. Ai fini della autorizzazione e della notifica  degli  organismi,
si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento,  di
cui  all'articolo  11.  Si  applica  la  procedura  non  basata   sul
certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12, nel solo  caso
di mancanza di convenzione regolante le attivita'  di  accreditamento
nel settore dei prodotti da  costruzione,  di  cui  all'articolo  11,
comma 3. 
  3. La notifica ha la  stessa  scadenza  temporale  dei  decreti  di
autorizzazione su cui si basa. 
  4. L'autorita' notificante di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del
regolamento  (UE)  n.  305/2011  e'  il  Ministero   dello   sviluppo
economico. Il Ministero dello sviluppo economico, previa  intesa  con
le  altre  Amministrazioni  competenti,  fornisce  alla   Commissione
europea l'informazione sulle  procedure  nazionali  adottate  per  la
valutazione e la notifica degli organismi ai sensi  dell'articolo  42
del regolamento stesso. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.