Art. 9 
 
 
          Requisiti ed obblighi degli organismi notificati 
 
  1. Possono essere organismi notificati, le societa' di persone o di
capitali o gli  enti  pubblici  o  privati,  i  quali  dimostrino  il
rispetto  di  quanto  stabilito  al  Capo  VII,  ed  in  particolare,
all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011. I requisiti per gli
organismi  notificati  e  per  la  loro   attivita'   sono   previsti
all'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  2.  La  funzionalita'   dell'organismo   notificato   deve   essere
assicurata da personale qualificato in  numero  congruo  ed  adeguato
alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle attivita' per le  quali
e' autorizzato. 
  3. Fra il personale  dell'organismo  e'  individuato  il  direttore
tecnico che ha il  compito  di  sovrintendere  all'attivita'  tecnica
dell'organismo, di adottare le procedure operative, di  vigilare  sul
rispetto delle procedure tecniche. 
  4. Gli organismi notificati partecipano alle  pertinenti  attivita'
di normalizzazione e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli
organismi  notificati,  istituito  a  norma  dell'articolo   55   del
regolamento (UE) n. 305/2011, e garantiscono che  il  loro  personale
addetto alle valutazioni ne sia informato e partecipi alle  attivita'
dei corrispondenti coordinamenti nazionali, e  applicano  come  guida
generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da  tale
gruppo. 
  5.  Nell'ipotesi  in  cui  gli  organismi  notificati  siano   enti
pubblici, e' esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi
spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.