Art. 10 
 
              Schede elettorali ed espressione del voto 
 
  1. Le schede elettorali sono predisposte a cura  del  consiglio  in
modo tale da garantire la segretezza del voto. 
  2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari  al
numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
e'  preventivamente  firmata  in  originale  dal   presidente   della
commissione e dal segretario. 
  3.  Le  schede  elettorali  sono  custodite  dal  presidente  della
commissione elettorale e dal segretario o da altri  componenti  della
commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono
personalmente a consegnare agli  aventi  diritto  le  schede  per  la
compilazione. 
  4. Il voto e' espresso attraverso  l'indicazione  del  nome  e  del
cognome  degli  avvocati  candidati  individualmente  secondo  quanto
previsto dall'articolo 8. 
  5. L'elettore puo' esprimere il numero massimo di voti  determinato
ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  se   gli   avvocati   votati
appartengono  ai  due  generi  e  a  quello  meno  rappresentato   e'
attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili  ai
sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella
tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore  non
puo' esprimere per avvocati di un  solo  genere  un  numero  di  voti
superiore ai due terzi del numero massimo determinato  ai  sensi  del
citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella  tabella  A
allegata alla presente legge.