Art. 10 Schede elettorali ed espressione del voto 1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto. 2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e' preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario. 3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione. 4. Il voto e' espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8. 5. L'elettore puo' esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato e' attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non puo' esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.