Art. 11 
 
                          Seggio elettorale 
 
  1. Le  operazioni  di  voto  si  svolgono  all'interno  del  seggio
elettorale nei locali del  tribunale  presso  cui  e'  costituito  il
consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio. 
  2.  Nel  seggio  elettorale  devono  essere  allestite  le   cabine
elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori  la
segretezza del voto. 
  3. All'interno del seggio  elettorale  deve  essere  depositato  ed
esposto, in piu' copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli
elettori, l'elenco degli avvocati che  hanno  presentato  la  propria
candidatura secondo l'ordine di presentazione. 
  4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o  scritti
di qualsivoglia natura o materiale di  propaganda  elettorale,  fatti
salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale. 
  5. La permanenza  nel  seggio  elettorale  e'  consentita  ai  soli
componenti della commissione  elettorale  che  devono  sovraintendere
alle operazioni di voto mentre  l'accesso  al  seggio  elettorale  e'
consentito  agli  elettori  per  il  tempo  strettamente   necessario
all'espressione del voto.