Art. 12 
 
                         Operazioni di voto 
 
  1. Le operazioni elettorali si  svolgono  presso  il  seggio  nelle
giornate individuate dal consiglio. 
  2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione  del  seggio
elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno  e
nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente  ed  il
segretario della commissione elettorale assumono  rispettivamente  le
funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio. 
  3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive
e non piu' di  otto  ore  nelle  giornate  fissate  e  si  concludono
tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo  giorno  stabilito.
Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede. 
  4. Il presidente  del  seggio,  nell'ora  indicata  nell'avviso  di
convocazione: 
    a) verifica  la  regolare  costituzione  del  seggio  elettorale,
dandone atto nel verbale  delle  operazioni  elettorali  e  di  voto,
predispone un'urna debitamente sigillata, nonche' una o  piu'  cabine
elettorali; 
    b) dichiara pubblicamente aperta  la  tornata  elettorale  e  da'
inizio alle operazioni di voto; 
    c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni; 
    d)  nomina  tra  i  presenti,  non   componenti   del   consiglio
dell'ordine e non candidati, scrutatori in  numero  non  inferiore  a
quattro. 
  5. Per la validita' delle operazioni elettorali  e'  necessaria  la
presenza di almeno tre componenti del seggio. 
  6.  Il  segretario  del  seggio  redige,  sotto  la  direzione  del
presidente, il verbale delle operazioni  elettorali,  annotandovi  le
operazioni di apertura del voto,  di  votazione,  di  chiusura  delle
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 
  7. Nel verbale  devono  essere  individuati  ed  elencati  tutti  i
votanti. 
  8. Al termine della prima giornata  elettorale  il  presidente  del
seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione  delle
schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono  apposte
le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti  del
seggio elettorale. Le schede non  votate,  le  urne  ed  il  restante
materiale sono conservati a cura del presidente del seggio. 
  9. Alla  riapertura  del  seggio  elettorale  il  presidente,  alla
presenza di almeno tre componenti del seggio,  verifica  l'integrita'
del materiale elettorale. Di tali operazioni  e'  data  menzione  nel
verbale. Quando accerta il danneggiamento del  materiale  elettorale,
il presidente denuncia l'accaduto  all'autorita'  giudiziaria  ed  al
Consiglio nazionale forense. 
  10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente
del seggio dichiara chiusa la  votazione,  ammettendo  al  voto  solo
coloro che sono presenti all'interno del  seggio  elettorale  o,  nel
caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.