Art. 13 
 
                  Votazione con sistema elettronico 
 
  1. Con delibera del consiglio puo' essere disposto che le votazioni
avvengano attraverso espressione di un voto telematico. 
  2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve  avere
almeno le seguenti caratteristiche: 
    a) prevedere un archivio digitale contenente  l'elenco  di  tutti
gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati; 
    b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno  tre
password  diverse  che  devono  essere   combinate   tra   loro   per
l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine  elettroniche
installate.  Due  password  sono  consegnate  al  presidente  ed   al
segretario  della  commissione  elettorale,  mentre   la   terza   e'
rilasciata  al  referente  informatico   designato,   contestualmente
all'inizio delle operazioni, dalla societa' informatica che  gestisce
il sistema di voto telematico; 
    c) prevedere che il sistema possa essere  attivato  solamente  in
presenza di tutte le persone in possesso della password; 
    d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore
al  voto  avvenga  tramite  apposite  funzioni  che   consentono   di
verificare: l'identita'  del  votante,  utilizzando  la  funzione  di
ricerca tramite lettore di  badge  o  con  l'inserimento  del  codice
fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante
non abbia gia' votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto; 
    e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma,
emetta una scheda  di  voto  che  dal  votante  e'  inserita,  previa
personale  verifica  sulla  conformita'   alla   scelta   effettuata,
nell'apposita urna; 
    f) prevedere il blocco della postazione al termine  del  voto  di
ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo; 
    g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di  voto  avvengano  in
momenti o giorni  diversi,  consenta  la  procedura  di  sospensione,
disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al
sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione  delle  procedure
di  voto  recuperando  le  informazioni  salvate  nel  momento  della
sospensione e riabilitando le funzioni della votazione.  Entrambe  le
procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate  utilizzando
le password di cui alla lettera b); 
    h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere  risultati
parziali o accedere ai risultati fino al momento  in  cui  non  viene
effettuata la chiusura definitiva delle votazioni; 
    i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre  mediante
l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia  consentito  di
eseguire la  chiusura  definitiva  del  sistema  impedendo  qualsiasi
ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del  sistema
siano forniti i risultati. 
  3. Le urne, nelle quali  sono  poste  le  ricevute  di  voto  dagli
elettori, sono sigillate dalla commissione  elettorale  e  conservate
per un anno presso il consiglio.  L'apertura  delle  urne  e  l'esame
delle relative ricevute avviene  solo  in  caso  di  contestazioni  o
necessita' di ulteriori controlli. 
  4.  L'accesso  alle  postazioni  elettorali,  che  garantiscono  la
riservatezza del voto, avviene previa identificazione del  votante  e
del suo diritto al  voto  da  personale  del  consiglio  e  sotto  il
controllo  della  commissione  elettorale.  La   stessa   commissione
controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del  suo
voto.