Art. 14 Scrutinio delle schede 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri: a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu' candidati con il medesimo cognome, il voto e' nullo e non e' conteggiato; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e' attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a). 2. Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10; b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia; c) contengono segni diversi dall'espressione di voto; d) consentono comunque di riconoscere l'elettore. 3. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda. 4. E' nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformita' dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere piu' rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.