Art. 14 
 
                       Scrutinio delle schede 
 
  1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati  i
seguenti criteri: 
    a) quando un candidato sia indicato unicamente con il  cognome  e
negli elenchi compaiano piu' candidati con il  medesimo  cognome,  il
voto e' nullo e non e' conteggiato; 
    b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma  con
il nome errato, al candidato e' attribuito il voto  se  l'indicazione
formulata non corrisponde a quello di altro candidato; 
    c) quando un candidato con doppio cognome sia  indicato  con  uno
solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito
come valido al candidato; ove manchi il nome si applica  il  criterio
di cui alla lettera a). 
  2. Sono nulle le schede che: 
    a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10; 
    b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia; 
    c) contengono segni diversi dall'espressione di voto; 
    d) consentono comunque di riconoscere l'elettore. 
  3. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto  espresso  in
violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a
partire da quello indicato per ultimo sulla scheda. 
  4.  E'  nullo  il  voto  in  favore  di  un  avvocato  espresso  in
difformita' dall'articolo 10, comma 5,  se  i  voti  complessivamente
espressi in favore di un genere  superano  il  limite  di  due  terzi
indicato nella tabella A allegata alla presente  legge  limitatamente
ai voti espressi in eccedenza per il  genere  piu'  rappresentato,  a
partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.