Art. 15 
 
                     Proclamazione degli eletti 
 
  1. Il  presidente  del  seggio,  dichiarata  chiusa  la  votazione,
procede  immediatamente  e  pubblicamente,  assistito   dagli   altri
componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede.  Di
tutte le operazioni di scrutinio e' redatto apposito verbale. 
  2. Tutti gli  aventi  diritto  al  voto  possono  presenziare  alle
operazioni di scrutinio. 
  3. Le schede utilizzate  sono  conservate  in  plichi  sigillati  e
siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri  componenti  del
seggio. Il materiale deve essere  conservato  presso  gli  uffici  di
segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense
e delle  autorita'  competenti  fino  alla  elezione  del  successivo
consiglio. 
  4. Effettuato lo scrutinio, la commissione  elettorale  predispone,
in  base  ai  voti  riportati  da  ciascuno,  una   graduatoria   con
l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti. 
  5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti, sino al raggiungimento del  numero  complessivo  dei  seggi  da
attribuire. 
  6. In caso di  parita'  di  voti  risulta  eletto  l'avvocato  piu'
anziano per iscrizione all'albo e,  tra  coloro  che  abbiano  uguale
anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. 
  7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara  il
risultato e nella stessa giornata procede  alla  proclamazione  degli
eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia,
al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale
e a tutti gli altri ordini e  curandone  la  pubblicazione  nel  sito
internet istituzionale del proprio ordine.