Art. 16 
 
                      Sostituzione degli eletti 
 
  1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni,  decadenza,  impedimento
permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il
primo dei non eletti. In caso di parita' di voti,  subentra  il  piu'
anziano per iscrizione all'albo e,  tra  coloro  che  abbiano  uguale
anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.  Il  consiglio,  preso
atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei  trenta  giorni
successivi al verificarsi dell'evento.