Art. 5 Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi 1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio: a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non piu' di sei giorni consecutivi, tra il lunedi' ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata. 2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita' notizia.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2.