Art. 5 
 
           Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi 
 
  1. Il presidente, previa delibera  del  consiglio,  quando  convoca
l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio: 
    a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai
sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge  31  dicembre  2012,  n.
247; 
    b) fissa, con provvedimento da adottare di  regola  entro  il  10
dicembre dell'anno precedente le elezioni,  le  date  di  svolgimento
delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due  giorni  e  non
piu' di sei giorni consecutivi, tra il lunedi' ed il sabato, per  non
meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata. 
  2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne
cura la pubblicazione nel sito  internet  istituzionale  del  proprio
ordine e ne da' comunicazione  al  Consiglio  nazionale  forense.  La
pubblicazione  nel  sito  internet   istituzionale   ha   valore   di
pubblicita' notizia. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 28, comma 1,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2.