Art. 6 
 
                       Convocazione elettorale 
 
  1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data  per
l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta  giorni  prima  della
data fissata per lo svolgimento delle elezioni. 
  2. L'avviso di convocazione  delle  elezioni  contiene  l'invito  a
presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le
elezioni  stesse,  le  candidature  degli  avvocati  secondo   quanto
previsto dalla presente legge. 
  3. L'avviso di convocazione indica altresi' il luogo,  i  giorni  e
l'orario  di  apertura  del  seggio  elettorale  e  il   numero   dei
consiglieri da eleggere. 
  4. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli  aventi  diritto
al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata,  nonche'
qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione.  E'
affisso in modo visibile dal giorno di  convocazione  sino  a  quello
precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del
tribunale accessibile al pubblico, compresi gli  spazi  riservati  al
consiglio. 
  5. Della convocazione delle elezioni e'  dato  avviso  mediante  il
sito internet istituzionale dell'ordine. 
  6. In aggiunta  alle  modalita'  di  comunicazione  dell'avviso  di
convocazione di cui ai commi 4 e 5, puo' essere  altresi'  consentita
la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale
quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi  di
settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale
accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.