Art. 7 
 
                        Propaganda elettorale 
 
  1. La propaganda elettorale e'  svolta  nel  rispetto  delle  norme
deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel  luogo  e
nel tempo in cui si svolgono le operazioni di  voto.  E'  ammessa  la
propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu'  candidati,
eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un  motto,
fermo restando il rispetto delle formalita'  di  presentazione  delle
candidature di cui all'articolo 8. 
  2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di
programmi e di intendimenti e non e' svolta  in  modo  da  ledere  il
prestigio della categoria o di altri candidati.