Art. 7 Propaganda elettorale 1. La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu' candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalita' di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8. 2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.