Art. 9 Commissione elettorale 1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o piu' iscritti con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresi' nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati. 2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto. 3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilita', dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla meta'. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilita' da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalita' prescritte. 4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa. 5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonche' del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonche' alle ulteriori attivita' connesse sino alla proclamazione degli eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d). 6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale puo' operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori. 7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.