Art. 9 
 
                       Commissione elettorale 
 
  1. Scaduto il termine per la presentazione  delle  candidature,  il
presidente costituisce la commissione elettorale, della  quale  fanno
parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei  o
piu' iscritti con anzianita' di iscrizione all'albo non  inferiore  a
cinque anni e che  non  sono  candidati.  Vengono  altresi'  nominati
almeno  tre  membri  supplenti.  Il  presidente  e   il   consigliere
segretario non possono far parte  della  commissione  elettorale  nel
caso in cui risultino candidati. 
  2. Quando il consiglio  dell'ordine  delibera  di  dar  corso  alle
operazioni di voto elettronico, provvede a designare il  responsabile
informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto. 
  3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve
essere effettuata, mediante sorteggio tra gli  iscritti  che  abbiano
manifestato la propria  disponibilita',  dal  consiglio  nella  prima
riunione utile dopo la scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle candidature, ricorrendo a membri non componenti  del  consiglio
in misura non inferiore alla meta'. Nel caso di cui al comma 1, terzo
periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del
segretario  della  commissione.  In  assenza  di  manifestazione   di
disponibilita' da parte degli iscritti entro il  termine  di  cui  al
primo periodo,  la  designazione  dei  componenti  della  commissione
elettorale  viene  effettuata  dal  consiglio  senza   ricorrere   al
sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalita' prescritte. 
  4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al  comma  3,
secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente
del consiglio e quelle di segretario dal consigliere  segretario.  Il
presidente ed il segretario della  commissione  possono  delegare  le
loro funzioni a componenti della commissione stessa. 
  5.  La  commissione  elettorale   procede   alla   verifica   delle
candidature nonche' del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3 e 8  della  presente  legge  e  sovraintende  a  tutte  le
operazioni elettorali, nonche' alle ulteriori attivita' connesse sino
alla proclamazione degli eletti. E'  coadiuvata,  per  la  sola  fase
dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non
inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del  consiglio
tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo
12, comma 4, lettera d). 
  6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione  elettorale
puo' operare anche costituendo al  proprio  interno  sottocommissioni
composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori. 
  7. Terminate  le  operazioni  di  verifica  delle  candidature,  il
presidente della commissione  o  altro  componente  da  lui  delegato
numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.