Art. 17 
 
 
               Volontario e attivita' di volontariato 
 
  1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari  nello
svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere  in  un
apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in  modo
non occasionale. 
  2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta,  svolge
attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche  per  il
tramite di un ente del Terzo  settore,  mettendo  a  disposizione  il
proprio tempo e le  proprie  capacita'  per  promuovere  risposte  ai
bisogni delle  persone  e  delle  comunita'  beneficiarie  della  sua
azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 
  3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita  in  alcun
modo  nemmeno  dal  beneficiario.  Al   volontario   possono   essere
rimborsate dall'ente  del  Terzo  settore  tramite  il  quale  svolge
l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate
per l'attivita' prestata, entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni
preventivamente stabilite  dall'ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, le  spese  sostenute  dal  volontario
possono essere rimborsate anche a fronte  di  una  autocertificazione
resa ai sensi dell'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non  superino  l'importo
di 10  euro  giornalieri  e  150  euro  mensili  e  l'organo  sociale
competente deliberi sulle  tipologie  di  spese  e  le  attivita'  di
volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La
disposizione di cui al presente comma non si applica  alle  attivita'
di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 
  5. La qualita' di volontario e' incompatibile con  qualsiasi  forma
di rapporto di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro
rapporto di lavoro retribuito con l'ente  di  cui  il  volontario  e'
socio o associato o tramite il  quale  svolge  la  propria  attivita'
volontaria. 
  6.  Ai  fini  del  presente  Codice  non  si  considera  volontario
l'associato che occasionalmente coadiuvi  gli  organi  sociali  nello
svolgimento delle loro funzioni. 
  7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano  agli
operatori volontari del  servizio  civile  universale,  al  personale
impiegato  all'estero  a  titolo  volontario   nelle   attivita'   di
cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'art. 46 del decreto del Presidente della
          repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa (Testo A)): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R).». 
              - La legge 21  marzo  2001,  n.  74  (Disposizioni  per
          favorire l'attivita' svolta dal  Corpo  nazionale  soccorso
          alpino  e  speleologico),  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001.