Art. 10 
 
              Destinazione dei giudici onorari di pace 
                    nell'ufficio per il processo 
 
  1.  La  proposta  di  assegnazione  dei  giudici  onorari  di  pace
all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero  dei
giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base
al decreto di cui  all'articolo  3,  comma  1,  secondo  periodo,  e'
formulata dal presidente del tribunale secondo  quanto  previsto  dal
presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi  indicati  in
via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura,
avendo riguardo, in  particolare,  alla  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari. 
  2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte  l'anno,
le posizioni da coprire nell'ufficio per il  processo,  tenuto  conto
anche delle assegnazioni in  scadenza  nei  successivi  sei  mesi,  e
propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura  organizzativa  dei
giudici onorari di pace  che  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 4. 
  3. Il presidente del  tribunale  determina  altresi'  le  posizioni
residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i
giudici onorari di pace del circondario ai  fini  della  formulazione
della domanda di assegnazione. 
  4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu'  aspiranti,  tenute
presenti le esigenze di efficienza del tribunale e  dell'ufficio  del
giudice di pace interessato,  individua  i  magistrati  da  assegnare
sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione: 
  a) attitudine  all'esercizio  dei  compiti  e  delle  attivita'  da
svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato  onorario,
dalla tipologia di affari trattati  dal  medesimo,  dalle  esperienze
professionali anche  non  giurisdizionali  pregresse  comprovanti  le
specifiche competenze in relazione  all'incarico  da  assegnare,  con
preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad
aree o materie uguali o omogenee; 
  b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle  attivita'
inerenti all'ufficio; 
  c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio. 
  5. In assenza di aspiranti, la scelta  deve  cadere  su  coloro  ai
quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario  da  minor
tempo,  anche  se  operanti  in  settori   diversi   da   quello   di
destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo  attitudinale
od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente  nella
proposta di assegnazione. 
  6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace  all'ufficio  per  il
processo del  tribunale  e'  disposta  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 7-bis del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12;  la
proposta e' trasmessa  al  consiglio  giudiziario,  che,  sentita  la
sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10  del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere
e inoltra gli atti al  Consiglio  superiore  della  magistratura  per
l'approvazione. 
  7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2  cessa  di
produrre effetti alla scadenza del biennio  di  cui  all'articolo  9,
comma 4. 
  8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda,
in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non  siano
decorsi due anni dal giorno  in  cui  ha  effettivamente  iniziato  a
svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il  processo  al  quale  e'
assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio  il  termine
e' ridotto ad un anno. 
  9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio  per  il
processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze
di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice
onorario  e'  addetto.  Quando  sono  assegnati  all'ufficio  per  il
processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice
di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al
primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede  sulla  base
dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in  mancanza  di  domande,  dei
criteri previsti  dal  comma  5.  Alla  revoca  si  provvede  con  le
modalita' di cui al comma 6. 
  10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a
supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata  e,  sotto
la direzione e il coordinamento del  giudice  professionale,  compie,
anche  per  i  procedimenti  nei  quali  il  tribunale   giudica   in
composizione  collegiale,  tutti  gli  atti  preparatori  utili   per
l'esercizio della  funzione  giurisdizionale  da  parte  del  giudice
professionale,  provvedendo,  in   particolare,   allo   studio   dei
fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla
predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il  giudice  onorario
puo' assistere alla camera di consiglio. 
  11.  Il  giudice   professionale,   con   riferimento   a   ciascun
procedimento civile e al fine di assicurarne la  ragionevole  durata,
puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio  per
il processo, compiti e attivita', anche relativi a  procedimenti  nei
quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di
particolare complessita', ivi compresa  l'assunzione  dei  testimoni,
affidandogli  con  preferenza  il   compimento   dei   tentativi   di
conciliazione,  i  procedimenti  speciali  previsti  dagli   articoli
186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i
provvedimenti di  liquidazione  dei  compensi  degli  ausiliari  e  i
provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive. 
  12. Al giudice  onorario  di  pace  non  puo'  essere  delegata  la
pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione: 
  a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti  di  volontaria
giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli  affari
di competenza del giudice tutelare; 
  b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in  materia  di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
  c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione
o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; 
  d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili
di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento
a qualsiasi titolo di somme  di  denaro  non  eccedenti  il  medesimo
valore; 
  e) per i provvedimenti che definiscono cause  di  risarcimento  del
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,  purche'
il valore della controversia non superi euro 100.000; 
  f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti  che  definiscono
procedimenti di espropriazione presso terzi, purche'  il  valore  del
credito pignorato non superi euro 50.000. 
  13. Il giudice  onorario  di  pace  svolge  le  attivita'  delegate
attenendosi alle direttive concordate con  il  giudice  professionale
titolare del procedimento,  anche  alla  luce  dei  criteri  generali
definiti  all'esito  delle  riunioni  di  cui  all'articolo  22.   Il
Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui
le direttive concordate sono formalmente documentate e  trasmesse  al
capo dell'ufficio. 
  14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in  considerazione
delle specificita' del caso concreto,  di  non  poter  provvedere  in
conformita' alle  direttive  ed  ai  criteri  di  cui  al  comma  13,
riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia'
oggetto di delega. 
  15. Il giudice professionale esercita la  vigilanza  sull'attivita'
svolta dal giudice onorario e, in presenza  di  giustificati  motivi,
dispone la revoca della delega a  quest'ultimo  conferita  e  ne  da'
comunicazione al presidente del tribunale. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per l'art. 7-bis del citato regio decreto 30  gennaio
          1941, n. 12,  vedi  nelle  note  all'art.  8  del  presente
          decreto. 
              - Per l'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006,  n.  25,  vedi  nelle  note  all'art.  6  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo degli articoli 186-bis e 423  del
          Codice di procedura civile: 
              «Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme  non
          contestate). - Su istanza di parte  il  giudice  istruttore
          puo' disporre, fino al  momento  della  precisazione  delle
          conclusioni, il pagamento delle somme non contestate  dalle
          parti  costituite.   Se   l'istanza   e'   proposta   fuori
          dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
          ed assegna il termine per la notificazione. 
              L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva  la
          sua efficacia in caso di estinzione del processo. 
              L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze
          revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma,
          e 178, primo comma.». 
              «Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme).  -  Il
          giudice, su istanza di parte, in ogni stato  del  giudizio,
          dispone  con  ordinanza  il  pagamento  delle   somme   non
          contestate. 
              Egualmente, in ogni  stato  del  giudizio,  il  giudice
          puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza  il
          pagamento di una somma a titolo provvisorio quando  ritenga
          il diritto accertato e nei limiti della quantita'  per  cui
          ritiene gia' raggiunta la prova. 
              Le ordinanze di cui ai commi  precedenti  costituiscono
          titolo esecutivo. 
              L'ordinanza di cui al secondo comma e'  revocabile  con
          la sentenza che decide la causa.».