Art. 12 
 
              Destinazione dei giudici onorari di pace 
                     nei collegi civili e penali 
 
  1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per  il
processo e rispetto ai quali  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 9, comma  4,  possono  essere  destinati  a  comporre  i
collegi  civili  e  penali  del  tribunale,  quando   sussistono   le
condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalita'  di  cui  al
medesimo articolo. I  provvedimenti  di  destinazione  devono  essere
adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi  dal
verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e
d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9
del medesimo  articolo.  Ai  giudici  onorari  di  pace  destinati  a
comporre  i   collegi   possono   essere   assegnati   esclusivamente
procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione  e'  mantenuta
sino alla definizione dei relativi  procedimenti.  Del  collegio  non
puo' far parte piu' di un giudice onorario di pace. In ogni caso,  il
giudice onorario di pace non puo' essere destinato,  per  il  settore
civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti  in  materia
fallimentare e i  collegi  delle  sezioni  specializzate  e,  per  il
settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero
qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407,  comma  2,
lettera a), del codice di procedura penale.