Art. 13 
 
        Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace 
 
  1. Nei casi di assenza  o  impedimento  temporanei  del  magistrato
professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato,  in
presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di  supplenza,
anche nella  composizione  dei  collegi,  del  magistrato  assente  o
impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11,
comma 1.  L'individuazione  del  giudice  onorario  da  destinare  in
supplenza e' effettuata con i criteri di cui all'articolo  10,  comma
5. In ogni  caso,  il  giudice  onorario  di  pace  non  puo'  essere
destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico  di
lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.