Art. 14 
 
      Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace 
 
  1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di  vacanza
dell'ufficio del giudice di  pace  o  di  assenza  o  di  impedimento
temporanei di uno o piu' giudici onorari di pace, il  presidente  del
tribunale puo' destinare in supplenza uno o piu' giudici  onorari  di
pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo
periodo, quando in un ufficio del giudice  di  pace  del  circondario
ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del  tribunale
puo' destinare in applicazione uno o piu' giudici onorari di pace  di
altro ufficio del circondario. 
  2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del  comma
1 e' operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma  4,
ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5  del
predetto articolo. L'applicazione e' disposta con  decreto  motivato,
sentita la sezione autonoma per i magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa  al  Consiglio  superiore
della  magistratura  e  al   Ministro   della   giustizia   a   norma
dell'articolo 42 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1958, n. 916.  Il  parere  della  sezione  autonoma  per  i
magistrati onorari e' espresso,  sentito  previamente  l'interessato,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 
  3. L'applicazione non puo' superare la durata di  un  anno  e,  nei
casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice onorario di  pace
e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un
anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione  del  medesimo  giudice
onorario di pace non puo' essere disposta se non  siano  decorsi  due
anni dalla fine del periodo precedente. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per l'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006,  n.  25,  vedi  nelle  note  all'art.  6  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  42  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916
          (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della  legge
          24 marzo 1958, n. 195, concernente  la  costituzione  e  il
          funzionamento del Consiglio superiore della magistratura  e
          disposizioni transitorie): 
              «Art. 42  (Comunicazione  delle  applicazioni  e  delle
          supplenze).  -  I  capi  delle  corti  di  appello,  quando
          dispongono  applicazioni  o  supplenze,  ne  informano   il
          Consiglio superiore ed il Ministro.».