Art. 8 
 
                   Coordinamento ed organizzazione 
                  dell'ufficio del giudice di pace 
 
  1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio  del  giudice  di
pace che ha sede nel circondario e, in particolare,  distribuisce  il
lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra  i  giudici,
vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento  dei  servizi  di
cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione  di  direzione
che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario. 
  2. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di
cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di  appello
formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente  del
tribunale, sentita la sezione autonoma per i  magistrati  onorari  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
  3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1,  il  presidente
del tribunale puo' avvalersi  dell'ausilio  di  uno  o  piu'  giudici
professionali. 
  4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno  o  piu'  giudici
professionali il  compito  di  vigilare  sull'attivita'  dei  giudici
onorari di pace in materia  di  espropriazione  mobiliare  presso  il
debitore e di  espropriazione  di  cose  del  debitore  che  sono  in
possesso di terzi, nonche' di  indicare  le  direttive  e  le  prassi
applicative in materia, concordate nel corso delle  riunioni  di  cui
all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo. 
  5. Dodici mesi prima della scadenza  del  termine  del  31  ottobre
2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero  della  giustizia
mette a disposizione dell'ufficio del giudice  di  pace  i  programmi
informatici necessari per la gestione del registro  dei  procedimenti
di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di
cose del debitore che sono in possesso di terzi e per  l'assegnazione
con modalita' automatiche  dei  medesimi  procedimenti.  I  programmi
informatici assicurano che l'assegnazione degli  affari  abbia  luogo
secondo criteri di trasparenza. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12: 
              «Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.  La
          ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art.  1  in
          sezioni,  la  destinazione  dei  singoli  magistrati   alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione di sezioni  a  norma  dell'art.  47-bis,  secondo
          comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli  articoli
          47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
          conferimento  delle  specifiche  attribuzioni   processuali
          individuate  dalla  legge  e  la  formazione  dei   collegi
          giudicanti sono stabiliti ogni  triennio  con  decreto  del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  in  conformita'   delle
          deliberazioni del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
          appello,  sentiti  i  consigli   giudiziari.   Decorso   il
          triennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino  a  che
          non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri
          per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo
          disciplinare, non determina in nessun caso la nullita'  dei
          provvedimenti adottati. 
              2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
          Consiglio  superiore  della   magistratura,   valutate   le
          eventuali osservazioni formulate dal Ministro di  grazia  e
          giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo  1958,
          n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per
          sopravvenute  esigenze  degli  uffici   giudiziari,   sulle
          proposte dei presidenti delle corti di appello,  sentiti  i
          consigli giudiziari. I provvedimenti  in  via  di  urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi, salva la deliberazione del  Consiglio  superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare. 
              2-bis.  Possono  svolgere  le   funzioni   di   giudice
          incaricato dei provvedimenti previsti  per  la  fase  delle
          indagini  preliminari  nonche'  di   giudice   dell'udienza
          preliminare solamente i magistrati  che  hanno  svolto  per
          almeno due anni funzioni di giudice  del  dibattimento.  Le
          funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
          equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 
              2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
          per la fase delle indagini preliminari nonche'  il  giudice
          dell'udienza  preliminare  non  possono   esercitare   tali
          funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore
          della magistratura ai sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Qualora  alla  scadenza  del  termine  essi
          abbiano in corso il compimento di un atto  del  quale  sono
          stati richiesti, l'esercizio delle funzioni  e'  prorogato,
          limitatamente al relativo procedimento, sino al  compimento
          dell'attivita' medesima. 
              2-quater. 
              2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis,  2-ter  e
          2-quater possono  essere  derogate  per  imprescindibili  e
          prevalenti esigenze di servizio.  Si  applicano,  anche  in
          questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              3. Per quanto riguarda la corte suprema  di  cassazione
          il Consiglio superiore della  magistratura  delibera  sulla
          proposta del primo presidente della stessa  corte,  sentito
          il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 
              3-bis.  Al  fine  di  assicurare   un   piu'   adeguato
          funzionamento degli uffici  giudiziari  sono  istituite  le
          tabelle  infradistrettuali  degli   uffici   requirenti   e
          giudicanti  che  ricomprendono  tutti  i   magistrati,   ad
          eccezione dei capi degli uffici. 
              3-ter.  Il  Consiglio  superiore   della   magistratura
          individua  gli  uffici  giudiziari  che   rientrano   nella
          medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministro di  grazia  e  giustizia  per  la
          emanazione del relativo decreto. 
              3-quater. L'individuazione delle sedi da  ricomprendere
          nella medesima tabella infradistrettuale e'  operata  sulla
          base dei seguenti criteri: 
              a) l'organico complessivo degli uffici  ricompresi  non
          deve essere inferiore alle quindici unita' per  gli  uffici
          giudicanti; 
              b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate
          privilegiando l'accorpamento  tra  loro  degli  uffici  con
          organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro
          unita' se requirenti; 
              c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve
          tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali  dei
          magistrati; 
              d)  si   deve   tener   conto   delle   caratteristiche
          geomorfologiche dei luoghi e  dei  collegamenti  viari,  in
          modo da determinare il minor onere per l'erario. 
              3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato  anche
          a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
          ma  la  sede  di  servizio  principale,  ad  ogni   effetto
          giuridico ed economico, e' l'ufficio del  cui  organico  il
          magistrato fa parte.  La  supplenza  infradistrettuale  non
          opera per le assenze o impedimenti di  durata  inferiore  a
          sette giorni. 
              3-sexies.  Per  la  formazione  ed  approvazione  delle
          tabelle di cui al comma 3-bis, si  osservano  le  procedure
          previste dal comma 2.». 
              - Per l'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006,  n.  25,  vedi  nelle  note  all'art.  6  del
          presente decreto.