Art. 9 
 
           Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace 
 
  1. I giudici onorari  di  pace  esercitano,  presso  l'ufficio  del
giudice di pace, la giurisdizione in materia civile  e  penale  e  la
funzione conciliativa in materia civile secondo le  disposizioni  dei
codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali. 
  2.  I  giudici  onorari  di  pace  sono,  inoltre,  assegnati  alla
struttura  organizzativa  denominata  «ufficio  per   il   processo»,
costituita, a norma  dell'articolo  16-octies  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del  circondario  nel  cui
territorio ha sede l'ufficio  del  giudice  di  pace  al  quale  sono
addetti. 
  3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il  processo
non possono  esercitare  la  giurisdizione  civile  e  penale  presso
l'ufficio del giudice di pace. 
  4. Nel corso dei primi due anni dal  conferimento  dell'incarico  i
giudici onorari di pace devono essere assegnati  all'ufficio  per  il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e  le  attivita'
allo stesso inerenti. 
  5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo
puo'  essere  assegnata,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e  penali,  di
competenza del tribunale ordinario. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   16-octies   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine
          di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso
          l'innovazione dei modelli organizzativi ed  assicurando  un
          piu' efficiente impiego delle tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione sono costituite, presso le  corti  di
          appello e i  tribunali  ordinari,  strutture  organizzative
          denominate "ufficio per il  processo",  mediante  l'impiego
          del personale di cancelleria  e  di  coloro  che  svolgono,
          presso i predetti uffici, il tirocinio  formativo  a  norma
          dell'art. 73 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, o la formazione professionale dei laureati  a  norma
          dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111. Fanno  altresi'  parte  dell'ufficio  per  il
          processo costituito presso le corti di  appello  i  giudici
          ausiliari  di  cui  agli  articoli  62   e   seguenti   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati,
          i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42  ter
          e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
              2. Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».