Art. 11 Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero 1. Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. 2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non piu' tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti. 3. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse. 4. Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilita' di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo vigente dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 48 (Procedure di recupero). - 1. La societa' Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso. 2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati. 3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei termini del pagamento e' adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attivita' di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato. 4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.».