Art. 11 
 
         Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione 
        degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero 
 
  1. Al fine di identificare  i  soggetti  tenuti  alla  restituzione
degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero  o  i  soggetti
che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a  depositare  in  un
conto corrente bloccato i  predetti  aiuti,  il  Soggetto  concedente
ovvero,  nel  caso  di  aiuti  non  subordinati   all'emanazione   di
provvedimenti di concessione, i  soggetti  di  cui  all'articolo  10,
comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente  e,
comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica  della
decisione di recupero  ai  sensi  dell'articolo  48  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai  soggetti
interessati dalla decisione  di  recupero  nell'ambito  del  Registro
nazionale aiuti attraverso la procedura informatica  disponibile  sul
sito web del registro. 
  2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10,
comma 2,  per  gli  aiuti  ivi  indicati  sono  tenuti  a  comunicare
tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al  comma
1, la cancellazione dal Registro nazionale  aiuti  dei  soggetti  non
piu' tenuti alla restituzione degli aiuti o che  hanno  provveduto  a
depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti. 
  3.  Le  informazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  per  la
registrazione dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli  aiuti
illegali oggetto di decisione di recupero  sono  specificate  con  il
provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono  resi
disponibili i  tracciati  di  dettaglio  per  la  trasmissione  delle
informazioni stesse. 
  4. Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti
di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati
sono tenuti a comunicare al Registro nazionale  aiuti  i  dati  e  le
informazioni relativi ai  soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli
aiuti illegali oggetto di decisione di recupero  gia'  concessi  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  5. L'inadempimento degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo
comporta le responsabilita' di cui all'articolo 52,  comma  7,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 48 della citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «Art. 48 (Procedure di  recupero).  -  1.  La  societa'
          Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi  dovuti
          per effetto delle decisioni di recupero di cui all'art.  16
          del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
          2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e  dal  soggetto
          che l'ha concesso. 
              2.  A  seguito  della  notifica  di  una  decisione  di
          recupero di cui al comma  1,  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di notifica, il Ministro competente per materia,
          con proprio decreto, individua, ove necessario, i  soggetti
          tenuti alla restituzione dell'aiuto,  accerta  gli  importi
          dovuti e determina le modalita' e i termini del  pagamento.
          Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il  Presidente
          del Consiglio dei ministri  nomina,  con  proprio  decreto,
          entro  quindici  giorni  dalla  data  di   notifica   della
          decisione di recupero,  un  commissario  straordinario,  da
          individuare all'interno  delle  amministrazioni  che  hanno
          concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di
          quelle territorialmente interessate dalle misure di  aiuto,
          e definisce le modalita' di attuazione della  decisione  di
          recupero di cui al comma 1. Il  commissario  straordinario,
          con proprio provvedimento, individua, entro  quarantacinque
          giorni dal  decreto  di  nomina,  i  soggetti  tenuti  alla
          restituzione  dell'aiuto,  accerta  gli  importi  dovuti  e
          determina le  modalita'  e  i  termini  del  pagamento.  Le
          amministrazioni che hanno concesso  l'aiuto  oggetto  della
          procedura  di  recupero   forniscono   tempestivamente   al
          commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e  ogni
          altro elemento necessario alla  corretta  esecuzione  della
          decisione di recupero di cui al  comma  1.  Al  commissario
          straordinario non spetta  alcun  compenso.  Il  commissario
          straordinario svolge  le  attivita'  connesse  all'incarico
          conferito con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          delle amministrazioni competenti, previste  a  legislazione
          vigente.   Il   decreto   del   Ministro   competente,   il
          provvedimento   del   commissario   straordinario   e    il
          provvedimento  di  cui  al  comma  3  costituiscono  titoli
          esecutivi nei confronti degli obbligati. 
              3. Nei casi in cui l'ente competente e'  diverso  dallo
          Stato, il provvedimento per l'individuazione  dei  soggetti
          tenuti alla restituzione dell'aiuto,  l'accertamento  degli
          importi dovuti e la determinazione delle  modalita'  e  dei
          termini del pagamento  e'  adottato  dalla  regione,  dalla
          provincia autonoma o dall'ente territoriale competente.  Le
          attivita'  di  cui  al  comma   1   sono   effettuate   dal
          concessionario per la riscossione delle  entrate  dell'ente
          territoriale interessato. 
              4. Le informazioni richieste dalla Commissione  europea
          sull'esecuzione delle decisioni di  cui  al  comma  1  sono
          fornite dalle amministrazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,
          d'intesa con la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  per  le  politiche  europee  e  per  il   suo
          tramite.». 
              - Si riporta il testo del comma 7  dell'art.  52  della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «7. A decorrere dal 1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.».