Art. 12 Aiuti di Stato concessi nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea 1. In coerenza con i compiti di controllo attribuiti a ciascuno Stato membro in relazione ad aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis e agli aiuti SIEG concessi ai predetti progetti sono registrate nel Registro nazionale aiuti solo qualora l'Autorita' di gestione del programma di CTE abbia sede in Italia. 2. Gli adempimenti previsti dal presente decreto in capo all'Autorita' responsabile e al Soggetto concedente sono svolti dall'Autorita' di gestione del programma di CTE di cui al comma 1, che e' tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli articoli 8, 9 e 11 e le verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 con le modalita' e i termini previsti dai predetti articoli. 3. Nessun altro obbligo di registrazione ai sensi del presente decreto e' previsto nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187: «Art. 12 (Controllo). - Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui e' stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo piu' lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.».