Art. 12 
 
                 Aiuti di Stato concessi nell'ambito 
         dei Programmi di cooperazione territoriale europea 
 
  1. In coerenza con i compiti di  controllo  attribuiti  a  ciascuno
Stato  membro  in  relazione  ad  aiuti  concessi   a   progetti   di
cooperazione territoriale europea dall'articolo  12  del  regolamento
(UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17   giugno   2014,   le
informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti  de  minimis  e
agli aiuti SIEG concessi ai predetti  progetti  sono  registrate  nel
Registro nazionale aiuti solo qualora  l'Autorita'  di  gestione  del
programma di CTE abbia sede in Italia. 
  2.  Gli  adempimenti  previsti  dal  presente   decreto   in   capo
all'Autorita' responsabile  e  al  Soggetto  concedente  sono  svolti
dall'Autorita' di gestione del programma di CTE di cui  al  comma  1,
che e' tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli articoli  8,
9 e 11 e le verifiche di cui  agli  articoli  13,  14  e  15  con  le
modalita' e i termini previsti dai predetti articoli. 
  3. Nessun altro obbligo di  registrazione  ai  sensi  del  presente
decreto  e'  previsto  nell'ambito  dei  Programmi  di   cooperazione
territoriale europea. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (UE)
          n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014  che
          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del   trattato,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187: 
              «Art. 12 (Controllo). - Per consentire alla Commissione
          di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di  notifica
          ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o,  nel
          caso  di  aiuti  concessi  a   progetti   di   cooperazione
          territoriale europea,  lo  Stato  membro  in  cui  ha  sede
          l'autorita' di gestione,  conservano  registri  dettagliati
          contenenti le informazioni  e  i  documenti  giustificativi
          necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni
          di  cui  al  presente  regolamento.  I   registri   vengono
          conservati per dieci  anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
          concesso l'aiuto ad  hoc  o  l'ultimo  aiuto  a  norma  del
          regime.  Lo  Stato   membro   interessato   fornisce   alla
          Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro  un
          periodo piu' lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le
          informazioni  e   i   documenti   giustificativi   che   la
          Commissione    ritiene    necessari     per     controllare
          l'applicazione del presente regolamento.».