Art. 8 
 
       Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc 
 
  1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto  ad  hoc
nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorita' responsabile e'
tenuta  alla  registrazione  dello  stesso  attraverso  la  procedura
informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 10, la  predetta  registrazione,  nel  caso  di
regimi di aiuti  e  di  aiuti  ad  hoc  subordinati  alla  preventiva
comunicazione ovvero alla notifica  alla  Commissione  europea,  deve
intervenire entro sessanta giorni,  rispettivamente,  dalla  data  di
comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc  alla
Commissione   europea    ovvero    dalla    data    di    ricevimento
dell'autorizzazione da parte della medesima del  regime  di  aiuti  o
aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di
sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale  i  soggetti
beneficiari   possono   richiedere   la   concessione   degli   aiuti
individuali. In ogni  caso,  la  registrazione  di  cui  al  presente
articolo  deve  intervenire  prima  della  concessione  degli   aiuti
individuali. 
  2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento devono  essere  registrati
solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione  di
aiuti individuali successivamente alla predetta data  di  entrata  in
vigore. Tale registrazione  deve  avvenire  attraverso  la  procedura
informatica di cui al comma 1 prima  della  concessione  degli  aiuti
individuali. 
  3. Ciascun regime di aiuti o  aiuto  ad  hoc  e'  identificato  nel
Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di  uno  specifico
codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che  viene  comunicato
all'Autorita' responsabile tramite la procedura informatica di cui al
comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc  e'
certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice. 
  4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),
per la registrazione  del  regime  di  aiuti  o  aiuto  ad  hoc  sono
trasmesse al Registro nazionale aiuti  sulla  base  di  tracciati  di
dettaglio specificati con provvedimento del  Direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico
adottato entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  regolamento,  che  definisce,  altresi',  le  modalita'  di
accreditamento dell'Autorita'  responsabile  e  individua  un  centro
unico di responsabilita' per le funzionalita' del Registro  nazionale
aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.