Art. 8 Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc 1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorita' responsabile e' tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali. 2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali. 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e' identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorita' responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc e' certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice. 4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita' di accreditamento dell'Autorita' responsabile e individua un centro unico di responsabilita' per le funzionalita' del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.