Art. 10 Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC 1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo e' predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9. 2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui e' realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente puo' chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorita' competente.
Note all'art. 10: - Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.