Art. 11 
 
 
     Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale 
 
  1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un  sito  in  cui,
per fenomeni di origine naturale, nelle terre e  rocce  da  scavo  le
concentrazioni dei parametri  di  cui  all'allegato  4,  superino  le
concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne  A  e  B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV,  del  decreto  n.
152 del 2006, e' fatta salva la possibilita' che le concentrazioni di
tali parametri vengano assunte  pari  al  valore  di  fondo  naturale
esistente. A tal fine,  in  fase  di  predisposizione  del  piano  di
utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai  sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
contestualmente  presenta  all'Agenzia   di   protezione   ambientale
territorialmente competente un  piano  di  indagine  per  definire  i
valori di fondo naturale da assumere. Tale piano,  condiviso  con  la
competente Agenzia, e' eseguito dal proponente con  oneri  a  proprio
carico, in  contraddittorio  con  l'Agenzia  entro  60  giorni  dalla
presentazione  dello  stesso.  Il  piano  di   indagine   puo'   fare
riferimento anche ai  dati  pubblicati  e  validati  dall'Agenzia  di
protezione ambientale territorialmente competente  relativi  all'area
oggetto di  indagine.  Sulla  base  delle  risultanze  del  piano  di
indagine, nonche' di altri dati disponibili  per  l'area  oggetto  di
indagine,  l'Agenzia  di   protezione   ambientale   competente   per
territorio definisce  i  valori  di  fondo  naturale.  Il  proponente
predispone il piano di  utilizzo  sulla  base  dei  valori  di  fondo
definiti dall'Agenzia. 
  2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma  1  sono  utilizzabili
nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a  condizione
che  tale  ultimo  sito  presenti  valori  di  fondo   naturale   con
caratteristiche analoghe in termini di  concentrazione  per  tutti  i
parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito  di
produzione. La  predisposizione  e  la  presentazione  del  piano  di
utilizzo  avviene  secondo  le  procedure  e  le  modalita'  di   cui
all'articolo 9. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
          5, al Titolo V, della  Parte  Quarta,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 242, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). - 1.
          Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado
          di contaminare il sito, il  responsabile  dell'inquinamento
          mette in opera entro ventiquattro ore le misure  necessarie
          di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi  e
          con le modalita' di cui all'art. 304, comma 2. La  medesima
          procedura  si  applica  all'atto   di   individuazione   di
          contaminazioni  storiche  che  possano  ancora   comportare
          rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
              2.  Il  responsabile  dell'inquinamento,   attuate   le
          necessarie  misure  di  prevenzione,  svolge,  nelle   zone
          interessate dalla contaminazione,  un'indagine  preliminare
          sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti  che
          il livello delle concentrazioni  soglia  di  contaminazione
          (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino  della
          zona   contaminata,   dandone   notizia,    con    apposita
          autocertificazione, al comune ed alla provincia  competenti
          per territorio entro quarantotto ore  dalla  comunicazione.
          L'autocertificazione conclude il procedimento  di  notifica
          di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
          verifica e di controllo da parte dell'autorita'  competente
          da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso  in
          cui l'inquinamento non  sia  riconducibile  ad  un  singolo
          evento, i parametri da valutare devono essere  individuati,
          caso per caso, sulla base della storia  del  sito  e  delle
          attivita' ivi svolte nel tempo. 
              3. Qualora l'indagine preliminare di  cui  al  comma  2
          accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un  solo
          parametro,  il  responsabile   dell'inquinamento   ne   da'
          immediata notizia al comune ed alle province competenti per
          territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
          di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
          trenta  giorni,  presenta  alle  predette  amministrazioni,
          nonche' alla regione territorialmente competente  il  piano
          di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2
          alla parte quarta del  presente  decreto.  Entro  i  trenta
          giorni successivi la regione, convocata  la  conferenza  di
          servizi,  autorizza  il  piano  di  caratterizzazione   con
          eventuali   prescrizioni   integrative.    L'autorizzazione
          regionale costituisce assenso per tutte le  opere  connesse
          alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
          autorizzazione, concessione, concerto, intesa,  nulla  osta
          da parte della pubblica amministrazione. 
              4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
          al sito e' applicata la procedura di  analisi  del  rischio
          sito specifica per la determinazione  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
          procedura di analisi di rischio sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e della salute entro il  30  giugno  2008.  Nelle
          more dell'emanazione del predetto decreto,  i  criteri  per
          l'applicazione della procedura di analisi di  rischio  sono
          riportati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del  presente
          decreto. Entro sei  mesi  dall'approvazione  del  piano  di
          caratterizzazione, il soggetto responsabile  presenta  alla
          regione i risultati dell'analisi di rischio. La  conferenza
          di   servizi   convocata   dalla   regione,    a    seguito
          dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il  soggetto
          responsabile, cui e' dato  un  preavviso  di  almeno  venti
          giorni, approva il documento di analisi di rischio entro  i
          sessanta  giorni  dalla  ricezione   dello   stesso.   Tale
          documento e' inviato  ai  componenti  della  conferenza  di
          servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
          conferenza e,  in  caso  di  decisione  a  maggioranza,  la
          delibera di adozione fornisce  una  adeguata  ed  analitica
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              5. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' inferiore alle  concentrazioni  soglia
          di rischio, la conferenza dei servizi,  con  l'approvazione
          del documento dell'analisi del rischio,  dichiara  concluso
          positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
          servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma  di
          monitoraggio  sul  sito  circa  la  stabilizzazione   della
          situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
          di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
          fine,  il  soggetto  responsabile,  entro  sessanta  giorni
          dall'approvazione di cui sopra,  invia  alla  provincia  ed
          alla  regione  competenti  per  territorio  un   piano   di
          monitoraggio nel quale sono individuati: 
              a) i parametri da sottoporre a controllo; 
              b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
              6. La regione, sentita la provincia, approva  il  piano
          di monitoraggio entro trenta giorni dal  ricevimento  dello
          stesso. L'anzidetto termine puo' essere  sospeso  una  sola
          volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
          di  richiedere,  mediante  atto   adeguatamente   motivato,
          integrazioni documentali o  approfondimenti  del  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questo
          caso il termine per l'approvazione decorre dalla  ricezione
          del  progetto  integrato.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          monitoraggio il soggetto responsabile ne da'  comunicazione
          alla regione ed  alla  provincia,  inviando  una  relazione
          tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  svolto.
          Nel caso in cui le attivita' di  monitoraggio  rilevino  il
          superamento di una o piu' delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'   avviare   la
          procedura di bonifica di cui al comma 7. 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ  piu'
          idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a  scala
          pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica  innovative,
          anche  finalizzata  all'individuazione  dei  parametri   di
          progetto necessari per  l'applicazione  a  piena  scala,  a
          condizione che tale applicazione avvenga in  condizioni  di
          sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
          caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza  di
          cui  al   primo   periodo,   che   presentino   particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali   successive.   Nell'ambito    dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore. La regione,  acquisito  il
          parere del comune e della  provincia  interessati  mediante
          apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
          responsabile,   approva   il   progetto,   con    eventuali
          prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
          ricevimento. Tale termine  puo'  essere  sospeso  una  sola
          volta,  qualora  la  regione  ravvisi  la   necessita'   di
          richiedere,   mediante   atto    adeguatamente    motivato,
          integrazioni documentali  o  approfondimenti  al  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
          ipotesi il termine per l'approvazione del progetto  decorre
          dalla presentazione del progetto integrato.  Ai  soli  fini
          della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
          attrezzature   necessarie   all'attuazione   del   progetto
          operativo  e   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di  cui
          al presente  comma  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,   quelli
          relativi  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
          necessaria, alla gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
          all'interno  dell'area  oggetto  dell'intervento  ed   allo
          scarico delle acque emunte  dalle  falde.  L'autorizzazione
          costituisce,  altresi',  variante  urbanistica  e  comporta
          dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
          indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento   di
          approvazione del progetto sono stabiliti anche i  tempi  di
          esecuzione, indicando altresi'  le  eventuali  prescrizioni
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  ed  e'  fissata
          l'entita'  delle  garanzie  finanziarie,  in   misura   non
          superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   stimato
          dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
          regione per la  corretta  esecuzione  ed  il  completamento
          degli interventi medesimi. 
              8. I criteri per  la  selezione  e  l'esecuzione  degli
          interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
          sicurezza   operativa    o    permanente,    nonche'    per
          l'individuazione delle migliori tecniche  di  intervento  a
          costi  sostenibili   (B.A.T.N.E.E.C.   -   Best   Available
          Technology Not Entailing Excessive Costs)  ai  sensi  delle
          normative comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla
          parte quarta del presente decreto. 
              9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i  siti
          contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
          ambientale  ed  impedisce  un'ulteriore  propagazione   dei
          contaminanti. I progetti di messa  in  sicurezza  operativa
          sono  accompagnati  da  accurati  piani   di   monitoraggio
          dell'efficacia  delle  misure  adottate  ed   indicano   se
          all'atto  della  cessazione  dell'attivita'   si   rendera'
          necessario un intervento di bonifica  o  un  intervento  di
          messa in  sicurezza  permanente.  Possono  essere  altresi'
          autorizzati  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi. 
              10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica,  messa  in
          sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita'  in
          esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo  di  garantire
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
          approvazione  del  progetto   assicura   che   i   suddetti
          interventi siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
          compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
              11.  Nel  caso   di   eventi   avvenuti   anteriormente
          all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto che si manifestino successivamente a tale  data  in
          assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
          pubblica, il soggetto interessato  comunica  alla  regione,
          alla provincia e al comune competenti  l'esistenza  di  una
          potenziale   contaminazione   unitamente   al   piano    di
          caratterizzazione  del  sito,  al  fine   di   determinarne
          l'entita'  e  l'estensione  con  riferimento  ai  parametri
          indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai  commi
          4 e seguenti. 
              12. Le indagini ed attivita'  istruttorie  sono  svolte
          dalla provincia, che si  avvale  della  competenza  tecnica
          dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
          coordina con le altre amministrazioni. 
              13.    La    procedura    di     approvazione     della
          caratterizzazione e del progetto di bonifica si  svolge  in
          Conferenza di servizi convocata dalla regione e  costituita
          dalle   amministrazioni   ordinariamente    competenti    a
          rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per  la
          realizzazione degli interventi compresi  nel  piano  e  nel
          progetto.  La  relativa  documentazione   e'   inviata   ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la discussione e, in  caso  di
          decisione a  maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve
          fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della  conferenza.
          Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di
          avvenuta bonifica. Qualora  la  provincia  non  provveda  a
          rilasciare tale  certificazione  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  delibera  di  adozione,   al   rilascio
          provvede la regione. 
              13-bis. Per la  rete  di  distribuzione  carburanti  si
          applicano le procedure semplificate di  cui  all'art.  252,
          comma 4.».