Art. 12 Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica 1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sara' indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalita' indicate nell'articolo 9.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 242, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.