Art. 13 Controllo equipollente 1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attivita' previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette attivita' possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti. 2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, e' individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attivita' tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.