Art. 15 
 
 
                 Aggiornamento del piano di utilizzo 
 
  1.  In  caso  di  modifica  sostanziale  dei   requisiti   di   cui
all'articolo 4, indicati nel  piano  di  utilizzo,  il  proponente  o
l'esecutore aggiorna il piano di  utilizzo  e  lo  trasmette  in  via
telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1,  corredato  da
idonea  documentazione,  anche  di   natura   tecnica,   recante   le
motivazioni  a  sostegno  delle  modifiche   apportate.   L'autorita'
competente  verifica  d'ufficio  la  completezza  e  la   correttezza
amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni
dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, puo'  chiedere,
in un'unica soluzione,  integrazioni  della  documentazione.  Decorso
tale termine la documentazione si intende comunque completa. 
  2. Costituisce modifica sostanziale: 
    a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle
terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; 
    b) la destinazione delle terre e rocce da scavo  ad  un  sito  di
destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di
utilizzo; 
    c) la destinazione delle terre e rocce da scavo  ad  un  sito  di
deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo; 
    d) la modifica delle tecnologie di scavo. 
  Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla
procedura di VIA sono definiti dalle  disposizioni  del  Titolo  III,
della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di  utilizzo
e' aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui  e'  intervenuta  la
variazione. Decorso tale termine cessa,  con  effetto  immediato,  la
qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da
scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta
giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che
sia  intervenuta  richiesta  di  integrazione  documentale  da  parte
dell'autorita' competente, le terre e rocce  da  scavo  eccedenti  il
volume del piano originario sono gestite in conformita' al  piano  di
utilizzo aggiornato. 
  4. Nei casi previsti dal comma 2,  lettere  b)  e  c),  decorsi  60
giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che
sia  intervenuta  richiesta  di  integrazione  documentale  da  parte
dell'autorita' competente, le terre e rocce da scavo  possono  essere
utilizzate  e  gestite  in  modo  conforme  al  piano   di   utilizzo
aggiornato. 
  5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera  d),  decorsi  60  giorni
dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato,  senza  che  sia
intervenuta  richiesta   di   integrazione   documentale   da   parte
dell'autorita' competente, possono essere applicate le tecnologie  di
scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato. 
  6. La procedura di aggiornamento del  piano  di  utilizzo  relativa
alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma  2,  puo'
essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve  eventuali
deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente  in  ragione
di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il  Titolo  III,  della  Parte  Seconda,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006 reca:  «La  valutazione
          d'impatto ambientale».