Art. 16 
 
 
Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul  piano  di  utilizzo
                       aggiornato o prorogato 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo  all'inizio
dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, puo' essere prorogato
una sola volta e per la durata massima di due  anni  in  presenza  di
circostanze sopravvenute, impreviste  o  imprevedibili,  fatte  salve
eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in
ragione dell'entita' o complessita' delle opere da realizzare. A  tal
fine il  proponente,  prima  della  scadenza  dei  suddetti  termini,
trasmette in via telematica all'autorita' competente e all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente  una  comunicazione
con  l'indicazione  del  nuovo  termine   e   delle   motivazioni   a
giustificazione della proroga. 
  2. Nel caso di  aggiornamento  o  proroga  del  piano  di  utilizzo
l'autorita' competente, qualora accerti la  mancata  sussistenza  dei
requisiti di cui all'articolo 4 o  della  motivazione  richiesta  dal
comma 1 o  dall'articolo  15,  comma  6,  dispone  con  provvedimento
motivato il divieto di  gestire  le  terre  e  rocce  da  scavo  come
sottoprodotti. Per verificare la sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4, l'autorita' competente puo' chiedere  all'Agenzia  di
protezione ambientale territorialmente competente  di  effettuare  le
necessarie verifiche secondo la procedura  di  cui  all'articolo  10,
comma 2.