Art. 17 Realizzazione del piano di utilizzo 1. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo. 2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne e' responsabile. 3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilita' delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.