Art. 17 
 
 
                 Realizzazione del piano di utilizzo 
 
  1. Prima dell'inizio dei lavori, il  proponente  comunica,  in  via
telematica, all'autorita'  competente  e  all'Agenzia  di  protezione
ambientale territorialmente competente i  riferimenti  dell'esecutore
del piano di utilizzo. 
  2. A far data dalla comunicazione di cui al  comma  1,  l'esecutore
del piano di utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare  il  piano
di utilizzo e ne e' responsabile. 
  3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica  di  cui
agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire  la  tracciabilita'  delle
terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.