Art. 18 Gestione dei dati 1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi alla qualita' ambientale del territorio nazionale, ogni autorita' competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai campionamenti, cui e' associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione e' inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire gli standard delle informazioni e le modalita' di trasmissione delle stesse.