Art. 18 
 
                                ASDI 
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non e' piu' riconosciuto,
fatti salvi gli aventi diritto  che  entro  la  medesima  data  hanno
maturato i requisiti richiesti. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma  7,  del
decreto legislativo n. 22 del  2015,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Poverta' a decorrere
dal 2019. 
  3. Per gli effetti delle previsioni di cui al  comma  1,  nell'anno
2018 e' accantonata una quota di 15 milioni di euro  a  valere  sulle
risorse del Fondo Poverta'. In relazione all'effettivo utilizzo delle
risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS
dell'esaurimento    delle    erogazioni,    nonche'    dell'ammontare
complessivamente erogato, la quota non utilizzata e'  disaccantonata.
Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Poverta' a
legislazione vigente a partire dall'anno 2018 e' rimosso. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo  n.
          22 del 2015, si veda nelle note alle premesse.