Art. 13 
 
             Norme in materia di trasparenza societaria 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 120: 
      1) dopo il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  In
occasione dell'acquisto di una partecipazione  in  emittenti  quotati
pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25  per
cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua  le  comunicazioni  di  cui  ai
commi  2  e  seguenti  del  presente  articolo  deve  dichiarare  gli
obiettivi che ha intenzione di perseguire  nel  corso  dei  sei  mesi
successivi.   Nella   dichiarazione   sono    indicati    sotto    la
responsabilita' del dichiarante: 
        a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; 
        b) se agisce solo o in concerto; 
        c) se intende fermare i suoi acquisti o  proseguirli  nonche'
se  intende  acquisire  il  controllo   dell'emittente   o   comunque
esercitare un'influenza sulla gestione  della  societa'  e,  in  tali
casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per  metterla
in opera; 
        d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi  e
patti parasociali di cui e' parte; 
        e) se intende  proporre  l'integrazione  o  la  revoca  degli
organi amministrativi o di controllo dell'emittente. 
        La CONSOB  detta  con  proprio  regolamento  disposizioni  di
attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione
e i casi in cui la suddetta dichiarazione e' dovuta dai possessori di
strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo  2351,
ultimo comma, del codice civile, tenendo  conto,  se  del  caso,  del
livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che
effettua  la  dichiarazione,  nonche'  le  disposizioni  relative  ai
controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e  le
relative modalita'. 
        La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state
acquistate le azioni e  alla  CONSOB  nel  termine  di  dieci  giorni
decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui  al
presente comma. I termini  e  le  modalita'  della  comunicazione  al
pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB. 
        Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se
nel termine di  sei  mesi  dalla  comunicazione  della  dichiarazione
intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base  di  circostanze
oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve  essere
senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata  alla
conoscenza del pubblico  secondo  le  medesime  modalita'.  La  nuova
dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei  mesi  citato
nel primo periodo del presente comma.»; 
      2) al comma 5, dopo le parole «le  comunicazioni  previste  dal
comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista  dal
comma 4-bis»; 
    b) all'articolo 193, comma 2, le  parole  «rispettivamente  dagli
articoli 120, commi 2, 2-bis e 4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».