Art. 13 Norme in materia di trasparenza societaria 1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 120: 1) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilita' del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui e' parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. La CONSOB detta con proprio regolamento disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione e i casi in cui la suddetta dichiarazione e' dovuta dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, tenendo conto, se del caso, del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione, nonche' le disposizioni relative ai controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e le relative modalita'. La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalita' della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»; 2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»; b) all'articolo 193, comma 2, le parole «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».