Art. 14 
 
Modifiche al decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21  in  materia  di
  revisione della disciplina della Golden Power e di controllo  degli
  investimenti extra UE 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente
«8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme  le  invalidita'
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi  di  notifica
di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
imprese coinvolte  nell'ultimo  esercizio  per  il  quale  sia  stato
approvato il bilancio.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «I  pareri  di
cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione
posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Con uno
o piu' regolamenti, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo  economico
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre
che con i  Ministri  competenti  per  settore,  previo  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai  fini  della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e
l'ordine pubblico, i settori ad alta intensita' tecnologica tra cui: 
        a)  le  infrastrutture  critiche   o   sensibili,   tra   cui
immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie; 
        b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza  artificiale,
la  robotica,  i  semiconduttori,  le   tecnologie   con   potenziali
applicazioni a doppio  uso,  la  sicurezza  in  rete,  la  tecnologia
spaziale o nucleare; 
        c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici; 
        d)  accesso  a  informazioni   sensibili   o   capacita'   di
controllare le informazioni sensibili. 
        Con i  medesimi  regolamenti  sono  individuati  altresi'  la
tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai
quali non si applica la disciplina di cui  al  presente  articolo.  I
regolamenti di cui al primo periodo sono  adottati  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione  e
sono aggiornati almeno ogni tre anni.»; 
      3) al comma 2, dopo  le  parole  «Qualsiasi  delibera,  atto  o
operazione, adottato da o nei confronti di una societa'  che  detiene
uno o piu' degli attivi  individuati  ai  sensi  del  comma  1»  sono
aggiunte le seguenti «o 1-ter»; 
      4) al comma  5  primo  periodo,  dopo  le  parole  «gli  attivi
individuati come strategici ai sensi del comma 1»  sono  aggiunte  le
seguenti: «nonche' di quelli di cui al comma 1-ter»; 
      5) al comma 6, primo periodo,  dopo  le  parole  «comporti  una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali  dello  Stato
di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per
la sicurezza o per l'ordine pubblico»;  dopo  l'ultimo  capoverso  e'
inserito il seguente: «Per  determinare  se  un  investimento  estero
possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine  pubblico  e'  possibile
prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero
e' controllato dal  governo  di  un  paese  terzo,  non  appartenente
all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»; 
      6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b)  e'
inserita la seguente: «b-bis) per le operazioni di cui al comma 5  e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi  di
cui al comma 3, anche il pericolo per la  sicurezza  o  per  l'ordine
pubblico;»; 
    c) all'articolo 3, dopo il  comma  8  e'  aggiunto  il  seguente:
«8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto,  alle  sanzioni
amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni  di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.  Non  si  applica  in  ogni  caso  il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.». 
  2. Il presente articolo si applica solo alle procedure  avviate  in
data successiva alla sua entrata in vigore.