Art. 16 
 
Disposizioni  contabili  urgenti  per  l'Associazione   Croce   Rossa
                              italiana 
 
  1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente
strumentale alla Croce Rossa  Italiana,  al  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 5, le  parole  «per  l'anno  2016»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  L'Ente
individua con propri provvedimenti  i  beni  mobili  ed  immobili  da
trasferire in  proprieta'  all'Associazione  ai  sensi  del  presente
decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo  della  proprieta',
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e
costituiscono  titolo  per  la  trascrizione.  I   provvedimenti   di
individuazione dei beni costituiscono,  altresi',  titolo  idoneo  ai
fini del discarico inventariale dei  beni  mobili  da  trasferire  in
proprieta' all'Associazione nonche' per l'assunzione  in  consistenza
da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui  al  presente  comma
sono esenti dal pagamento delle  imposte  o  tasse  previste  per  la
trascrizione, nonche'  di  ogni  imposta  o  tassa  connessa  con  il
trasferimento della proprieta' dei beni all'Associazione.»; 
      2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
    c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le  parole  «,  quinto
periodo» sono soppresse; 
    d) all'articolo 8, comma 2: 
      1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti :  «A  far  data
dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in  liquidazione  ai  sensi  del
titolo V del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  fatte  salve  le
disposizioni di cui al  presente  comma.  Gli  organi  deputati  alla
liquidazione di cui all'articolo 198 del citato  regio  decreto  sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3,  lettera  c)
quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi,  nominati
dal Ministro della salute, restano in carica per  3  anni  e  possono
essere prorogati, per motivate esigenze, per  ulteriori  2  anni.  La
gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude  al  31
dicembre 2017 con un  atto  di  ricognizione  della  massa  attiva  e
passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva  e  passiva,  cosi'
individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il
commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte  le
attivita'  connesse  alla  gestione   liquidatoria,   del   personale
individuato, secondo le medesime modalita' di cui al presente  comma,
con  provvedimento   del   Presidente   dell'Ente   nell'ambito   del
contingente di personale gia'  individuato  dallo  stesso  Presidente
quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per  detto  personale,
pur assegnato ad altra amministrazione, il  termine  del  1°  gennaio
2018  sotto  indicato,  operante  per  il  trasferimento   anche   in
sovrannumero e  contestuale  trasferimento  delle  risorse  ad  altra
amministrazione,  e'  differito  fino  a  dichiarazione  di   cessata
necessita'  da  parte  del  commissario  liquidatore.  Resta   fermo,
all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di  assunzione  per
le amministrazioni riceventi per tutta la durata del  soprannumero  e
per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre  2017,  i
beni  mobili  ed  immobili  necessari  ai  fini  statutari   e   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e  di  interesse   pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»; 
      2) al secondo periodo, le  parole  «Alla  medesima  data»  sono
sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della  liquidazione,»  e
le parole «salvo quelli  relativi  al  personale  rimasto  dipendente
dell'Ente, che restano in carico alla  gestione  liquidatoria»,  sono
soppresse.