Art. 18 
 
Finanziamento  di  specifici  obiettivi  connessi  all'attivita'   di
  ricerca,   assistenza   e   cura    relativi    al    miglioramento
  dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
 
  1. Al fine di consentire la realizzazione  di  specifici  obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca,  assistenza  e  cura  relativi  al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e' accantonata  per  l'anno  2017,  la  somma  di  21,5
milioni  di  euro,  previa  sottoscrizione,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  intesa  sul  riparto  per   le
disponibilita' finanziarie per il Servizio  sanitario  nazionale  per
l'anno  2017.  La  somma  di  cui  al  periodo  precedente  e'  cosi'
ripartita: 
    a) 9 milioni di euro in favore  delle  strutture,  anche  private
accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed  internazionale  per
le caratteristiche di specificita' e innovativita' nell'erogazione di
prestazioni pediatriche con particolare riferimento  alla  prevalenza
di trapianti di tipo allogenico; 
    b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche  private
accreditate,  centri  di  riferimento  nazionale  per  l'adroterapia,
eroganti  trattamenti  di  specifiche  neoplasie   maligne   mediante
l'irradiazione con ioni carbonio. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.