Art. 9 
 
                         Fondo garanzia PMI 
 
  1. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 300  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per  l'anno  2018.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. 
  2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n.  388,  dopo  il
comma 2-bis e' inserito il seguente:  «2-ter:  Per  l'anno  2017,  le
entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016,  sono
riassegnate, per l'importo  di  23  milioni  di  euro,  al  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».