Art. 13 
 
                          Direttore tecnico 
 
  1. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante  dell'impresa,
o da piu' soggetti. 
  2. Il soggetto o i soggetti designati  nell'incarico  di  direttore
tecnico non possono rivestire, per la  durata  dell'appalto,  analogo
incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del  Capo  I
del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una
dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il  direttore  tecnico
sia  persona  diversa   dal   titolare   dell'impresa,   dal   legale
rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi  deve  essere
un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto
d'opera professionale regolarmente registrato. 
  3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto  e'
affidata: 
  a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti  all'albo
professionale  -   Sezione   A   degli   architetti,   pianificatori,
paesaggisti e conservatori, o in possesso  di  laurea  magistrale  in
conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata
in vigore del decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio
2000, n. 34 svolgevano la  funzione  di  direttore  tecnico,  possono
conservare l'incarico presso la stessa impresa; 
  b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS  2-B,  con  riferimento
allo  specifico  settore  di  competenza  a  cui  si  riferiscono  le
attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla
disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in  possesso  di
un diploma rilasciato da  scuole  di  alta  formazione  e  di  studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma  9,
del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  o  in  possesso  di
laurea magistrale in conservazione e  restauro  dei  beni  culturali,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; 
  c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in  possesso  dei
titoli previsti dal decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo  25,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
  4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e'  richiesto  altresi'  il
requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori  su
beni culturali di cui al presente  regolamento,  attestata  ai  sensi
degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica  5
ottobre  2010,  n.  207,  fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui
all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 
  5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e  OS  2-B,  la  direzione
tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni  culturali,
che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182,
del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  purche'   tali
restauratori abbiano svolto, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione  tecnica
nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 
  6. In caso di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  i
requisiti vengono  autocertificati  e  sottoposti  alle  verifiche  e
controlli di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
          qualificazione per gli esecutori  di  lavori  pubblici,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e
          successive  modificazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  9  del  citato
          decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: 
              «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso  i
          seguenti istituti operano scuole di alta  formazione  e  di
          studio: Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio  delle
          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 
              2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi  di
          formazione e di specializzazione anche con il  concorso  di
          universita'  e  altre  istituzioni  ed  enti   italiani   e
          stranieri  e  possono,  a   loro   volta,   partecipare   e
          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 
              3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
          ammissione e i criteri di selezione del  personale  docente
          sono stabiliti con regolamenti  ministeriali  adottati,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, con decreto del Ministro, d'intesa con  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  la  funzione
          pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica. Con decreto del Ministro  possono
          essere  istituite  sezioni  distaccate  delle  scuole  gia'
          istituite. 
              4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui  al
          comma 3  si  provvede  al  riordino  delle  scuole  di  cui
          all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica  30
          settembre 1963, n. 1409.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  29,  comma  9,
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «9. L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge n. 400 del 1988  di  concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  25,  comma  2,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «2. Presso il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.». 
              - Si riporta l'ultimo testo vigente degli articoli 87 e
          90 del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207: 
              «Art. 87 (Direzione  tecnica)  (art.  26,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. La  direzione
          tecnica  e'  l'organo  cui  competono  gli  adempimenti  di
          carattere   tecnico-organizzativo    necessari    per    la
          realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo'  essere
          assunta da un singolo soggetto,  eventualmente  coincidente
          con  il  legale  rappresentante  dell'impresa,  o  da  piu'
          soggetti. 
              2. I soggetti ai quali  viene  affidato  l'incarico  di
          direttore tecnico sono dotati,  per  la  qualificazione  in
          categorie con classifica di importo pari o  superiore  alla
          IV, di laurea  in  ingegneria,  in  architettura,  o  altra
          equipollente, o di laurea breve o di diploma  universitario
          in ingegneria o in architettura o equipollente, di  diploma
          di  perito  industriale  edile  o  di  geometra;   per   le
          classifiche inferiori  e'  ammesso  anche  il  possesso  di
          titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra
          e di perito  industriale  edile,  ovvero  il  possesso  del
          requisito  professionale  identificato   nella   esperienza
          acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
          cantiere per un periodo non  inferiore  a  cinque  anni  da
          comprovare con idonei certificati di esecuzione dei  lavori
          attestanti tale condizione. 
              3. I  soggetti  designati  nell'incarico  di  direttore
          tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
          altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione
          di unicita' di incarico. Qualora il direttore  tecnico  sia
          persona  diversa  dal  titolare  dell'impresa,  dal  legale
          rappresentante,  dall'amministratore  e  dal  socio,   deve
          essere dipendente dell'impresa  stessa  o  in  possesso  di
          contratto d'opera professionale regolarmente registrato. 
              4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'art.  79,
          comma 14,  e'  collegata  al  direttore  tecnico  che  l'ha
          consentita. La stessa qualificazione puo' essere confermata
          sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa
          provvede alla sostituzione  del  direttore  tecnico  o  dei
          direttori  tecnici  uscenti  con  soggetti  aventi  analoga
          idoneita'. 
              5. Se l'impresa non provvede alla  sostituzione  del  o
          dei direttori  tecnici  uscenti,  la  SOA  o,  in  caso  di
          inerzia, l'Autorita' dispone: 
              a) la  decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione
          nelle categorie ed importi  corrispondenti,  connessi  alla
          presenza del o dei direttori tecnici uscenti; 
              b) la conferma  o  la  riduzione  della  qualificazione
          nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in  cui
          l'impresa dimostri di aver eseguito lavori  rispettivamente
          di pari o di minore importo nelle categorie  in  precedenza
          connesse alla direzione tecnica. 
              6. In ogni caso di variazione della direzione  tecnica,
          l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che  l'ha
          qualificata e all'Osservatorio entro  trenta  giorni  dalla
          data della avvenuta variazione.». 
              «Art. 90 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari
          o  inferiore  a  150.000  euro)  (art.  28,   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000).  -  1.   Fermo
          restando quanto previsto dall'art. 38 del codice in materia
          di esclusione dalle gare, gli operatori  economici  possono
          partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari
          o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti
          requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
              a) importo dei lavori  analoghi  eseguiti  direttamente
          nel quinquennio antecedente la data  di  pubblicazione  del
          bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
              b)  costo  complessivo  sostenuto  per   il   personale
          dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
          dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data  di
          pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
          suddetto costo e  l'importo  dei  lavori  sia  inferiore  a
          quanto richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente e
          proporzionalmente  ridotto  in  modo  da   ristabilire   la
          percentuale   richiesta;   l'importo   dei   lavori   cosi'
          figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del
          possesso del requisito di cui alla lettera a); 
              c) adeguata attrezzatura tecnica. 
              Nel caso di imprese gia' in possesso  dell'attestazione
          SOA relativa  ai  lavori  da  eseguire,  non  e'  richiesta
          ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
              2.  Gli  operatori  economici,  per  partecipare   agli
          appalti  di  importo  pari  o  inferiore  a  150.000   euro
          concernenti i lavori relativi alla categoria OG  13,  fermo
          restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato
          nel quinquennio antecedente la data  di  pubblicazione  del
          bando, dell'avviso o della lettera  di  invito,  di  lavori
          analoghi per importo  pari  a  quello  dei  lavori  che  si
          intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon  esito
          degli  stessi  rilasciato  dalle  autorita'   eventualmente
          preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono  i  lavori
          eseguiti. 
              3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso
          di gara o dalla  lettera  di  invito,  sono  determinati  e
          documentati secondo quanto previsto dal presente titolo,  e
          dichiarati in  sede  di  domanda  di  partecipazione  o  di
          offerta con le modalita' di cui al decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445;  la   loro
          sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante  secondo
          le disposizioni vigenti in materia.». 
              - Per il testo  dell'art.  83,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 9. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 182 del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali, per il settore o i settori  specifici  richiesti
          tra quelli indicati nell'allegato B, colui il  quale  abbia
          maturato una adeguata competenza professionale  nell'ambito
          del restauro dei beni culturali mobili  e  delle  superfici
          decorate dei beni architettonici. 
              1-bis. La qualifica di restauratore di  beni  culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro i quali conseguono la qualifica ai  sensi  dell'art.
          29, commi 7, 8 e 9. 
              1-ter. La  procedura  di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
          tabella 1 dell'allegato B spetta per  i  titoli  di  studio
          conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
          conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da  coloro  i
          quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
          giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla   tabella   2
          dell'allegato B spetta per la  posizione  di  inquadramento
          formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
          previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta   per
          l'attivita' di  restauro  presa  in  carico  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e  conclusasi
          entro il 31 dicembre 2014. 
              1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione   dei   punteggi
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B: 
              a)  e'  considerata  attivita'  di  restauro  di   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di
          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo
          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
              b) e' riconosciuta  soltanto  l'attivita'  di  restauro
          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in
          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro
          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o
          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla
          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione
          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione
          pubblica; 
              c) l'attivita' svolta deve risultare da  atti  di  data
          certa emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'
          preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  o  dagli
          istituti di cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
          dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al   momento   della
          conclusione dell'appalto,  ivi  compresi  atti  concernenti
          l'organizzazione  ed  i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa
          appaltatrice; 
              d) la durata dell'attivita' di restauro e'  documentata
          dai termini di consegna e di completamento dei lavori,  con
          possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori  eseguiti
          nello stesso periodo. 
              1-quinquies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'art. 29, comma 9-bis,  previo  superamento  di
          una prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'art.  29,  comma  9-bis,  cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-sexies.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'art.  29,
          comma  10,  acquisisce  la   qualifica   di   collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
              a)  abbia  conseguito  la   laurea   specialistica   in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
              b) abbia conseguito la laurea in  Beni  culturali  (L1)
          ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
          beni culturali (L43); 
              c) abbia  conseguito  un  diploma  in  Restauro  presso
          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
              d) abbia conseguito un diploma  presso  una  scuola  di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,
          con insegnamento non inferiore a due anni; 
              e) risulti inquadrato nei ruoli  delle  amministrazioni
          pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
          del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
          di assistente tecnico restauratore; 
              f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
          mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
          meno di quattro anni, con regolare  esecuzione  certificata
          nell'ambito  della   procedura   di   selezione   pubblica.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              1-septies. Puo'  altresi'  acquisire  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo
          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno
          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti
          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo
          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 
              1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
          beni  culturali  e'  attribuita   con   provvedimenti   del
          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito
          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla
          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-novies. I titoli di studio di  cui  alla  sezione  I,
          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione
          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si
          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le
          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella
          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco
          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono
          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito
          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla
          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si
          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via
          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si
          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di
          almeno due anni. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma  11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  "Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti  dello  stesso  art.  29.  Il   decreto   predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in  via
          sostitutiva, ai sensi dell'art. 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione. 
              3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146,  comma
          4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'  competente
          alla gestione  del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti
          relativi alle domande di  autorizzazione  paesaggistica  in
          sanatoria presentate entro il 30  aprile  2004  non  ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della domanda per il sopravvenuto divieto, senza  pronuncia
          nel    merito    della     compatibilita'     paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'  obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,   a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei termini di legge. Si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'art. 167, comma 5. 
              3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge  15  dicembre
          2004, n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione  della
          sanzione  pecuniaria  ivi  stabilita.   Il   parere   della
          soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge  15
          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
              3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181,  comma
          1-quater, si applicano le sanzioni  di  cui  all'art.  167,
          comma 5.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O.