Art. 13 
 
                Amministrazione dei beni sequestrati 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto
dal capo I del titolo II del presente libro il  tribunale  nomina  il
giudice delegato alla  procedura  e  un  amministratore  giudiziario.
Qualora  la  gestione  dei   beni   in   stato   di   sequestro   sia
particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei  comuni
ove sono situati i beni immobili  o  i  complessi  aziendali  o  alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore ingente del
patrimonio,  il   tribunale   puo'   nominare   piu'   amministratori
giudiziari. In tal caso  il  tribunale  stabilisce  se  essi  possano
operare disgiuntamente. 
  2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra   gli   iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari  secondo  criteri
di trasparenza che assicurano la rotazione degli  incarichi  tra  gli
amministratori, tenuto conto della natura e dell'entita' dei beni  in
stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale da
proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione.  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari  e  dei
coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali  in
corso, comunque non superiore  a  tre,  della  natura  monocratica  o
collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore  dei  compendi
da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della
natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione  dei  beni
sul territorio, delle pregresse esperienze professionali  specifiche.
Con  lo  stesso  decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  criteri   per
l'individuazione  degli  incarichi  per  i   quali   la   particolare
complessita' dell'amministrazione o l'eccezionalita' del  valore  del
patrimonio  da  amministrare  determinano  il  divieto   di   cumulo.
L'amministratore  giudiziario  e'  nominato  con  decreto   motivato.
All'atto  della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se
conferiti da altra autorita' giudiziaria o dall'Agenzia. 
  2-bis.  L'amministratore  giudiziario  di  aziende  sequestrate  e'
scelto  tra  gli  iscritti  nella  sezione  di  esperti  in  gestione
aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 
  2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-bis,  comma
7, l'amministratore giudiziario di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  puo'
altresi' essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di
cui all'articolo 113-bis. In tal  caso  l'amministratore  giudiziario
dipendente dell'Agenzia, per lo  svolgimento  dell'incarico,  non  ha
diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in
godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. 
  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una  pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
o coloro cui sia stata irrogata  una  misura  di  prevenzione  o  nei
confronti dei quali sia stato disposto il rinvio  a  giudizio  per  i
reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei  reati
previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo  I,  del
codice penale. Non possono altresi' essere nominate  le  persone  che
abbiano svolto attivita' lavorativa o  professionale  in  favore  del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse  persone  non
possono, altresi', svolgere le funzioni di coadiutore  o  di  diretto
collaboratore  dell'amministratore  giudiziario   nell'attivita'   di
gestione.  Non   possono   assumere   l'ufficio   di   amministratore
giudiziario,  ne'  quelli  di  coadiutore  o  diretto   collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto
grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi  o  commensali
abituali  del  magistrato  che  conferisce  l'incarico.  Non  possono
altresi' assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli
di   coadiutore   o   diretto    collaboratore    dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori  del  magistrato  che  conferisce
l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le  persone  legate
da uno  stabile  rapporto  di  collaborazione  professionale  con  il
coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi  congiunti,
i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato. 
  4. L'amministratore  giudiziario  chiede  al  giudice  delegato  di
essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la  sua
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati.  Ove  la
complessita' della gestione lo  richieda,  anche  successivamente  al
sequestro,  l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto  la  sua
responsabilita',  un  proprio  ufficio   di   coadiuzione,   la   cui
composizione e il cui assetto interno  devono  essere  comunicati  al
giudice delegato indicando altresi' se  e  quali  incarichi  analoghi
abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel  caso  in
cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, di uno dei soggetti  indicati  nell'articolo  9-bis  del
medesimo codice.  Il  giudice  delegato  ne  autorizza  l'istituzione
tenuto conto della natura dei  beni  e  delle  aziende  in  stato  di
sequestro e degli oneri che ne conseguono. 
  5. L'amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico
ufficiale e deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del  proprio
ufficio. Egli  ha  il  compito  di  provvedere  alla  gestione,  alla
custodia e alla conservazione dei beni sequestrati  anche  nel  corso
degli eventuali giudizi  di  impugnazione,  sotto  la  direzione  del
giudice  delegato,  al  fine  di  incrementare,  se   possibile,   la
redditivita' dei beni medesimi»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8.  L'amministratore  giudiziario  che,  anche  nel  corso   della
procedura, cessa dal  suo  incarico,  deve  rendere  il  conto  della
gestione ai sensi dell'articolo 43». 
  2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis. (Responsabilita' nella  gestione  e  controlli  della
pubblica amministrazione). - 1. Fatti salvi i casi di  dolo  o  colpa
grave,  sono  esenti  da  responsabilita'   civile   l'amministratore
giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35,  comma
4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma  6,
per gli atti di  gestione  compiuti  nel  periodo  di  efficacia  del
provvedimento di sequestro. 
  2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione  del  programma
di cui all'articolo 41, comma  1,  lettera  c),  gli  accertamenti  a
qualsiasi titolo disposti sull'azienda  sequestrata  dalle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  sono
notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi
dalla notificazione dell'accertamento e' sospesa l'irrogazione  delle
sanzioni ed entro  lo  stesso  termine  l'amministratore  giudiziario
procede alla sanatoria delle  violazioni  eventualmente  riscontrate,
presentando   apposita   istanza   alla   pubblica    amministrazione
interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata  nel
periodo  precedente  rimangono  sospesi   i   relativi   termini   di
prescrizione. 
  3.  Al  fine   di   consentire   la   prosecuzione   dell'attivita'
dell'impresa sequestrata o confiscata, il  prefetto  della  provincia
rilascia  all'amministratore  giudiziario  la  nuova   documentazione
antimafia di cui all'articolo 84. Tale  documentazione  ha  validita'
per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti  di  sequestro  e
confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa  disposta
ai sensi dell'articolo 48». 
  3. All'articolo 36 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni
ovvero delle singole aziende, nonche' i provvedimenti da adottare per
la liberazione dei beni sequestrati»; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) l'indicazione delle  forme  di  gestione  piu'  idonee  e
redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni  che  saranno
assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La  cancelleria  da'  avviso  alle  parti  del  deposito  della
relazione dell'amministratore giudiziario ed esse  possono  prenderne
visione ed estrarne copia limitatamente  ai  contenuti  di  cui  alla
lettera b) del comma 1. Ove siano  formulate  contestazioni  motivate
sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione  dell'avviso,
il tribunale, se non le  ritiene  inammissibili,  sentite  le  parti,
procede all'accertamento del presumibile valore di mercato  dei  beni
medesimi nelle forme della perizia ai  sensi  degli  articoli  220  e
seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione  della
perizia, la gestione prosegue con le modalita' stabilite dal  giudice
delegato». 
  4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia e  con  il  Ministro  dell'interno,  sono
stabilite  le  norme   per   la   gestione   dei   ricavi   derivanti
dall'amministrazione dei beni immobili.». 
  5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte
di  appello  nei  procedimenti  di  prevenzione,   l'Agenzia   svolge
attivita' di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con  le
modalita' previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresi'
al tribunale l'adozione di tutti i  provvedimenti  necessari  per  la
migliore utilizzazione del bene in vista  della  sua  destinazione  o
assegnazione. 
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al
compimento  di  atti  di  amministrazione  straordinaria.   L'Agenzia
effettua le comunicazioni  telematiche  con  l'autorita'  giudiziaria
attraverso il proprio sistema informativo,  inserendo  tutti  i  dati
necessari per consentire quanto previsto  dagli  articoli  40,  comma
3-ter,  e  41,  comma  2-ter.  La  mancata   pubblicazione   comporta
responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio  di  appello
l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, che ne  cura  la
gestione  fino  all'emissione  del  provvedimento  di   destinazione.
L'Agenzia si avvale, per la gestione, di  un  coadiutore  individuato
nell'amministratore giudiziario nominato  dal  tribunale,  salvo  che
ricorrano  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  35,  comma  7,  o  che
sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica  al  tribunale  il
provvedimento di conferimento  dell'incarico.  L'incarico  ha  durata
fino  alla  destinazione  del  bene,  salvo  che  intervenga   revoca
espressa. 
  4. L'amministratore giudiziario, dopo il  decreto  di  confisca  di
secondo  grado  emesso  dalla  corte  di   appello,   provvede   agli
adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del  rendiconto
della  gestione  giudiziale  dinanzi   al   giudice   delegato.   Per
l'attivita'  di   amministrazione   condotta   sotto   la   direzione
dell'Agenzia il coadiutore predispone  separato  conto  di  gestione.
L'Agenzia  provvede  all'approvazione  del  nuovo  rendiconto   della
gestione. 
  5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione  del  deposito  del
provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito
internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca  al  fine  di
facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto». 
  6. All'articolo 39 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha  autorizzato
a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario  inoltra  richiesta
per  via  telematica  all'Avvocatura  dello  Stato.  Ove   l'Avvocato
generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni,  il  giudice
delegato puo' autorizzare la nomina di un libero professionista». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 35, 36, 37,  38  e
          39 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  35.   (Nomina   e   revoca   dell'amministratore
          giudiziario). -  1.  Con  il  provvedimento  con  il  quale
          dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II  del
          presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
          procedura  e  un  amministratore  giudiziario.  Qualora  la
          gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
          complessa, anche avuto riguardo al numero  dei  comuni  ove
          sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
          natura dell'attivita' aziendale da proseguire o  al  valore
          ingente del patrimonio, il  tribunale  puo'  nominare  piu'
          amministratori  giudiziari.  In  tal  caso   il   tribunale
          stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 
              2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra  gli
          iscritti   nell'Albo   nazionale    degli    amministratori
          giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
          rotazione degli incarichi tra  gli  amministratori,  tenuto
          conto della natura e dell'entita'  dei  beni  in  stato  di
          sequestro, delle caratteristiche  dell'attivita'  aziendale
          da proseguire e delle specifiche competenze  connesse  alla
          gestione. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  sono  individuati  criteri  di
          nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
          tengano conto  del  numero  degli  incarichi  aziendali  in
          corso,  comunque  non  superiore  a   tre,   della   natura
          monocratica o collegiale dell'incarico, della  tipologia  e
          del valore dei compendi  da  amministrare,  avuto  riguardo
          anche al numero dei  lavoratori,  della  natura  diretta  o
          indiretta della  gestione,  dell'ubicazione  dei  beni  sul
          territorio,  delle   pregresse   esperienze   professionali
          specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
          criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
          particolare     complessita'     dell'amministrazione     o
          l'eccezionalita' del valore del patrimonio da  amministrare
          determinano  il   divieto   di   cumulo.   L'amministratore
          giudiziario e'  nominato  con  decreto  motivato.  All'atto
          della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al
          tribunale se e  quali  incarichi  analoghi  egli  abbia  in
          corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria  o
          dall'Agenzia. 
              2-bis.   L'amministratore   giudiziario   di    aziende
          sequestrate e' scelto tra gli  iscritti  nella  sezione  di
          esperti in gestione  aziendale  dell'Albo  nazionale  degli
          amministratori giudiziari. 
              2-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          41-bis, comma 7, l'amministratore  giudiziario  di  cui  ai
          commi 2 e  2-bis  puo'  altresi'  essere  nominato  tra  il
          personale  dipendente  dell'Agenzia,  di  cui  all'articolo
          113-bis.   In   tal   caso   l'amministratore   giudiziario
          dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento  dell'incarico,
          non  ha  diritto  ad  emolumenti  aggiuntivi  rispetto   al
          trattamento  economico  in  godimento,  ad  eccezione   del
          rimborso delle spese di cui al comma 9. 
              3. Non possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   a   una   pena   che    importi
          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o  le
          pene accessorie previste dal regio decreto 16  marzo  1942,
          n. 267, o coloro cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
          rinvio a giudizio per i reati di  cui  all'articolo  4  del
          presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
          titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
          Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
          svolto attivita' lavorativa o professionale in  favore  del
          proposto o delle imprese a  lui  riconducibili.  Le  stesse
          persone non possono,  altresi',  svolgere  le  funzioni  di
          coadiutore o di diretto  collaboratore  dell'amministratore
          giudiziario  nell'attivita'  di   gestione.   Non   possono
          assumere  l'ufficio  di  amministratore  giudiziario,   ne'
          quelli    di    coadiutore    o    diretto    collaboratore
          dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
          al quarto grado, gli  affini  entro  il  secondo  grado,  i
          conviventi  o  commensali  abituali  del   magistrato   che
          conferisce  l'incarico.  Non  possono   altresi'   assumere
          l'ufficio di  amministratore  giudiziario,  ne'  quelli  di
          coadiutore  o  diretto  collaboratore   dell'amministratore
          giudiziario, i creditori  o  debitori  del  magistrato  che
          conferisce l'incarico, del suo coniuge o  dei  suoi  figli,
          ne'  le  persone  legate  da  uno   stabile   rapporto   di
          collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
          stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i  conviventi,
          i creditori o debitori del  dirigente  di  cancelleria  che
          assiste lo stesso magistrato. 
              4.  L'amministratore  giudiziario  chiede  al   giudice
          delegato di essere autorizzato,  ove  necessario,  a  farsi
          coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici  o  da
          altri  soggetti  qualificati.  Ove  la  complessita'  della
          gestione lo richieda, anche successivamente  al  sequestro,
          l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto   la   sua
          responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la  cui
          composizione  e  il  cui  assetto  interno  devono   essere
          comunicati al giudice  delegato  indicando  altresi'  se  e
          quali incarichi analoghi abbiano  in  corso  i  coadiutori,
          assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
          di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del
          medesimo  codice.  Il   giudice   delegato   ne   autorizza
          l'istituzione tenuto conto della natura dei  beni  e  delle
          aziende  in  stato  di  sequestro  e  degli  oneri  che  ne
          conseguono. 
              5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
          pubblico  ufficiale  e  deve  adempiere  con  diligenza  ai
          compiti  del  proprio  ufficio.  Egli  ha  il  compito   di
          provvedere   alla   gestione,   alla   custodia   e    alla
          conservazione dei beni sequestrati anche  nel  corso  degli
          eventuali giudizi di impugnazione, sotto la  direzione  del
          giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
          redditivita' dei beni medesimi. 
              6.  L'amministratore  giudiziario  deve  segnalare   al
          giudice delegato l'esistenza di altri beni  che  potrebbero
          formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
          nel corso della sua gestione. 
              7. In caso di grave irregolarita' o di  incapacita'  il
          tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
          d'ufficio,  puo'  disporre  in   ogni   tempo   la   revoca
          dell'amministratore  giudiziario,  previa  audizione  dello
          stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
          e' disposta dalla medesima Agenzia. 
              8. L'amministratore giudiziario che,  anche  nel  corso
          della procedura, cessa dal suo incarico,  deve  rendere  il
          conto della gestione ai sensi dell'articolo 43. 
              9. Nel caso di  trasferimento  fuori  della  residenza,
          all'amministratore  giudiziario   spetta   il   trattamento
          previsto dalle disposizioni  vigenti  per  i  dirigenti  di
          seconda fascia dello Stato.». 
              «Art. 36. (Relazione dell'amministratore  giudiziario).
          -  1.  L'amministratore  giudiziario  presenta  al  giudice
          delegato, entro trenta giorni dalla nomina,  una  relazione
          particolareggiata  dei  beni  sequestrati.   La   relazione
          contiene: 
                a) l'indicazione,  lo  stato  e  la  consistenza  dei
          singoli  beni  ovvero  delle  singole  aziende,  nonche'  i
          provvedimenti da  adottare  per  la  liberazione  dei  beni
          sequestrati; 
                b) il presumibile valore di mercato  dei  beni  quale
          stimato dall'amministratore stesso; 
                c)  gli  eventuali  diritti   di   terzi   sui   beni
          sequestrati; 
                d) in  caso  di  sequestro  di  beni  organizzati  in
          azienda, l'indicazione della documentazione reperita  e  le
          eventuali difformita' tra gli  elementi  dell'inventario  e
          quelli delle scritture contabili; 
                e) l'indicazione delle forme di gestione piu'  idonee
          e redditizie dei beni, anche ai fini  delle  determinazioni
          che saranno assunte dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo
          41. 
              2. La relazione di cui  al  comma  1  indica  anche  le
          eventuali difformita' tra quanto  oggetto  della  misura  e
          quanto appreso,  nonche'  l'esistenza  di  altri  beni  che
          potrebbero   essere   oggetto   di   sequestro,   di    cui
          l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. 
              3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il
          deposito della relazione puo' essere prorogato dal  giudice
          delegato per non piu' di  novanta  giorni.  Successivamente
          l'amministratore  giudiziario  redige,  con  la   frequenza
          stabilita   dal   giudice,    una    relazione    periodica
          sull'amministrazione,  che  trasmette  anche   all'Agenzia,
          esibendo,   ove    richiesto,    i    relativi    documenti
          giustificativi. 
              4. La cancelleria da' avviso alle  parti  del  deposito
          della relazione  dell'amministratore  giudiziario  ed  esse
          possono prenderne visione ed estrarne  copia  limitatamente
          ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove  siano
          formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro
          venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale,  se
          non le ritiene inammissibili,  sentite  le  parti,  procede
          all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni
          medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli  articoli
          220 e seguenti del codice di procedura  penale.  Fino  alla
          conclusione della perizia,  la  gestione  prosegue  con  le
          modalita' stabilite dal giudice delegato.». 
              «Art. 37. (Compiti dell'amministratore giudiziario).  -
          1.  L'amministratore  giudiziario,  fermo  restando  quanto
          previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice  civile,
          tiene un registro,  preventivamente  vidimato  dal  giudice
          delegato alla procedura, sul quale  annota  tempestivamente
          le operazioni relative alla sua amministrazione  secondo  i
          criteri stabiliti al  comma  6.  Con  decreto  emanato  dal
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme  per
          la tenuta del registro. 
              2. Nel caso di sequestro  di  azienda  l'amministratore
          prende  in  consegna  le  scritture  contabili  e  i  libri
          sociali, sui quali devono essere annotati gli  estremi  del
          provvedimento di sequestro. 
              3. Le somme apprese, riscosse o  ricevute  a  qualsiasi
          titolo dall'amministratore giudiziario  in  tale  qualita',
          escluse  quelle  derivanti  dalla  gestione   di   aziende,
          affluiscono al Fondo unico giustizia  di  cui  all'articolo
          61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Con decreto emanato dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro della  giustizia
          e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per
          la gestione dei ricavi derivanti  dall'amministrazione  dei
          beni immobili. 
              4. Le somme di cui  al  comma  3  sono  intestate  alla
          procedura e i relativi prelievi possono  essere  effettuati
          nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dal  giudice
          delegato. 
              5.  L'amministratore  giudiziario  tiene   contabilita'
          separata in relazione ai vari  soggetti  o  enti  proposti;
          tiene inoltre contabilita' separata della gestione e  delle
          eventuali vendite dei  singoli  beni  immobili  oggetto  di
          privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili  o
          gruppo di mobili oggetto di pegno  e  privilegio  speciale.
          Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
          uscite di carattere specifico  e  la  quota  di  quelle  di
          carattere generale imputabili a ciascun bene  o  gruppo  di
          beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i
          documenti comprovanti le operazioni  effettuate  e  riporta
          analiticamente  le  operazioni  medesime  nelle   relazioni
          periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.". 
              «Art. 38. (Compiti dell'Agenzia). - 1. Fino al  decreto
          di confisca di secondo grado emesso dalla corte di  appello
          nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attivita'
          di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con  le
          modalita'  previste  dagli  articoli  110,   111   e   112,
          proponendo altresi' al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i
          provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del
          bene in vista della sua destinazione o assegnazione. 
              2. All'Agenzia sono comunicati  per  via  telematica  i
          provvedimenti di modifica o revoca del sequestro  e  quelli
          di autorizzazione al compimento di atti di  amministrazione
          straordinaria.   L'Agenzia   effettua   le    comunicazioni
          telematiche  con  l'autorita'  giudiziaria  attraverso   il
          proprio  sistema  informativo,  inserendo  tutti   i   dati
          necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40,
          comma 3-ter, e 41, comma 2-ter.  La  mancata  pubblicazione
          comporta    responsabilita'    dirigenziale    ai     sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33. 
              3. Con il provvedimento di confisca emesso in  giudizio
          di  appello  l'amministrazione  dei   beni   e'   conferita
          all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del
          provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per  la
          gestione, di un coadiutore individuato  nell'amministratore
          giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano  le
          ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o  che  sussistano
          altri giusti motivi. L'Agenzia  comunica  al  tribunale  il
          provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico  ha
          durata  fino  alla  destinazione  del   bene,   salvo   che
          intervenga revoca espressa. 
              4. L'amministratore giudiziario,  dopo  il  decreto  di
          confisca di secondo grado emesso dalla  corte  di  appello,
          provvede  agli  adempimenti  di  cui  all'articolo   42   e
          all'approvazione del rendiconto della  gestione  giudiziale
          dinanzi   al   giudice   delegato.   Per   l'attivita'   di
          amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il
          coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia
          provvede  all'approvazione  del  nuovo   rendiconto   della
          gestione. 
              5. L'Agenzia, entro un  mese  dalla  comunicazione  del
          deposito del provvedimento di confisca  di  secondo  grado,
          pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni
          immobili oggetto di  confisca  al  fine  di  facilitare  la
          richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. 
              6.  L'Agenzia  promuove  le  intese   con   l'autorita'
          giudiziaria   per   assicurare,   attraverso   criteri   di
          trasparenza,   la   rotazione   degli    incarichi    degli
          amministratori,   la   corrispondenza   tra    i    profili
          professionali e i beni sequestrati, nonche' la  pubblicita'
          dei compensi percepiti,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto emanato dal Ministro dell'interno  e  dal  Ministro
          della giustizia. 
              7.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni     del     presente     decreto      relative
          all'amministratore   giudiziario   si    applicano    anche
          all'Agenzia,  nei  limiti  delle  competenze  alla   stessa
          attribuite ai sensi del comma 3.». 
              «Art. 39. (Assistenza  legale  alla  procedura).  -  1.
          L'Avvocatura dello Stato  assume  la  rappresentanza  e  la
          difesa dell'amministratore giudiziario nelle  controversie,
          anche  in  corso,  concernenti  rapporti  relativi  a  beni
          sequestrati, qualora l'Avvocato  generale  dello  Stato  ne
          riconosca l'opportunita'. 
              1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato  lo  ha
          autorizzato   a   stare   in   giudizio,   l'amministratore
          giudiziario   inoltra   richiesta   per   via    telematica
          all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato  generale  dello
          Stato non  si  esprima  entro  cinque  giorni,  il  giudice
          delegato  puo'  autorizzare  la   nomina   di   un   libero
          professionista.».