Art. 15 
 
Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate 
 
  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art.  41-bis.  (Strumenti  finanziari  per  la   gestione   e   la
valorizzazione  delle  aziende  sequestrate  e  confiscate).   -   1.
L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b)  del
comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  e'
richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  del
giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione  dei  provvedimenti
di prosecuzione o di  ripresa  dell'attivita'  dell'impresa  previsti
dall'articolo 41, comma 1-sexies. 
  2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla  sezione  di
cui alla lettera b) del comma 196  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  hanno  privilegio  sugli  immobili,  sugli
impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e  sugli  utensili
dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. 
  3. Il privilegio puo' essere esercitato  anche  nei  confronti  dei
terzi che abbiano  acquistato  diritti  sugli  stessi  beni  in  data
successiva alle annotazioni di cui al comma 5.  Nell'ipotesi  in  cui
non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
  4. Il privilegio di cui al presente articolo e' preferito  ad  ogni
altro titolo di prelazione da qualsiasi  causa  derivante,  anche  se
preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione  per
i privilegi per spese di giustizia e per quelli di  cui  all'articolo
2751-bis del codice civile. 
  5. Il  privilegio  e'  annotato  presso  gli  uffici  dei  registri
immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in
cui si trovano i beni e nel registro di  cui  all'articolo  1524  del
codice civile presso il tribunale competente in  relazione  al  luogo
ove ha sede l'impresa finanziata. 
  6. Il tribunale, con il  procedimento  previsto  dall'articolo  41,
comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove  rilevi  concrete
prospettive di prosecuzione dell'attivita' dell'azienda sequestrata o
confiscata, puo' impartire le direttive per la  sua  ammissione  alla
procedura  di  amministrazione  straordinaria  nelle  forme  e   alle
condizioni  previste  dall'articolo  2,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di  confisca
emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia. 
  7. Qualora  il  sequestro  o  la  confisca  riguardino  aziende  di
straordinario   interesse   socio-economico,   tenuto   conto   della
consistenza patrimoniale e  del  numero  degli  occupati,  o  aziende
concessionarie  pubbliche  o   che   gestiscono   pubblici   servizi,
l'amministratore giudiziario puo' essere nominato  tra  gli  iscritti
nella sezione di esperti in gestione  aziendale  dell'Albo  nazionale
degli amministratori giudiziari, indicati  dalla  societa'  INVITALIA
Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore  giudiziario,
dipendente  della  societa'  INVITALIA  Spa,   per   lo   svolgimento
dell'incarico non ha diritto ad  emolumenti  aggiuntivi  rispetto  al
trattamento economico in godimento, ad eccezione del  rimborso  delle
spese di cui all'articolo 35, comma 9. I  dipendenti  della  societa'
INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  attivita'  di
gestione diretta  di  aziende  in  crisi  possono  iscriversi,  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma  2,
del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il  dipendente  della
societa' INVITALIA Spa, nominato amministratore  giudiziario,  svolge
le  proprie  funzioni  sotto  la  direzione  del  giudice   delegato,
avvalendosi dell'organizzazione della societa' INVITALIA Spa. 
  8. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  l'Agenzia,  con   delibera   del   Consiglio
direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i
criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate  e  confiscate
di straordinario interesse socio-economico e per la  definizione  dei
piani di valorizzazione». 
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione
delle   aziende   sequestrate   e   confiscate   alla    criminalita'
organizzata». 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   23   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 23. (Fondo per la crescita sostenibile). - 1.  Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito  Fondo).
          Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e  priorita'
          periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto   dei   vincoli
          derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
          finanziamento di programmi  e  interventi  con  un  impatto
          significativo  in  ambito  nazionale  sulla  competitivita'
          dell'apparato produttivo,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
                a) la promozione di progetti di ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
                b) il rafforzamento della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
                c) la promozione della presenza internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
                c-bis) la definizione e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo  19,  comma  5  del  decreto-legge  1°(gradi)
          luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con  legge
          3 agosto 2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».