Art. 19 
 
                  Regime fiscale e oneri economici 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha
avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla
residua frazione di tale  periodo  e  a  ciascun  successivo  periodo
intermedio  e'  determinato  ai  fini  fiscali  in  via   provvisoria
dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari,
al  versamento  delle  relative  imposte,  nonche'  agli  adempimenti
dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi  contabili  e  a  quelli
previsti a carico del sostituto  d'imposta  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51. (Regime-fiscale e degli oneri  economici).  -
          1. I redditi derivanti dai beni sequestrati  continuano  ad
          essere  assoggettati  a  tassazione  con  riferimento  alle
          categorie di reddito previste  dall'articolo  6  del  testo
          unico delle Imposte sui Redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
          medesime modalita' applicate prima del sequestro. 
              2.  Se  il  sequestro  si  protrae  oltre  il   periodo
          d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante  dai
          beni sequestrati relativo alla  residua  frazione  di  tale
          periodo  e  a  ciascun  successivo  periodo  intermedio  e'
          determinato   ai   fini   fiscali   in   via    provvisoria
          dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini
          ordinari, al versamento  delle  relative  imposte,  nonche'
          agli  adempimenti  dichiarativi  e,  ove  ricorrano,   agli
          obblighi  contabili  e  a  quelli  previsti  a  carico  del
          sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              3. In caso di confisca la  tassazione  operata  in  via
          provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca  del
          sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la  liquidazione
          definitiva delle  imposte  sui  redditi  calcolate  in  via
          provvisoria nei  confronti  del  soggetto  sottoposto  alla
          misura cautelare. 
              3-bis.  Durante  la  vigenza   dei   provvedimenti   di
          sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione  o
          destinazione dei beni a cui si riferiscono, e'  sospeso  il
          versamento  di  imposte,  tasse  e   tributi   dovuti   con
          riferimento agli  immobili  oggetto  di  sequestro  il  cui
          presupposto  impositivo  consista  nella  titolarita'   del
          diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti
          e i contratti relativi agli immobili di cui  al  precedente
          periodo sono esenti dall'imposta  di  registro  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto
          legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e  dall'imposta  di
          bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei  provvedimenti
          di  sequestro  e  confisca  e,  comunque  fino  alla   loro
          assegnazione o destinazione, non rilevano,  ai  fini  della
          determinazione  delle  imposte  sui  redditi,   i   redditi
          prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel
          territorio  dello  Stato  e  dai  beni   immobili   situati
          all'estero, anche se locati, quando determinati secondo  le
          disposizioni del capo II del titolo I  e  dell'articolo  70
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
          medesimi redditi non rilevano,  altresi',  nell'ipotesi  di
          cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo,  del
          medesimo  testo  unico.  Se  la   confisca   e'   revocata,
          l'amministratore   giudiziario   ne    da'    comunicazione
          all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti  che
          provvedono  alla  liquidazione  delle  imposte,   tasse   e
          tributi,    dovuti    per    il    periodo    di     durata
          dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i
          beni sono stati restituiti. 
              3-ter.  Qualora  sussista  un   interesse   di   natura
          generale,  l'Agenzia  puo'  richiedere,  senza   oneri,   i
          provvedimenti  di  sanatoria,  consentiti   dalle   vigenti
          disposizioni di  legge  delle  opere  realizzate  sui  beni
          immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.».