Art. 10
Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot
7060/14/TAXU
1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il
decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai
soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio
dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici
commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma
5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317
del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro
per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 4, del decreto-legge n. 457/1997
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27
febbraio 1998, n. 30, cosi' recita:
"Art. 4. Trattamento fiscale.
1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di
reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito
d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di
bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro
internazionale, da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito
non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. Per
le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro
internazionale adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio
di cui al presente comma e' attribuito a condizione che
sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle
ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente
personale italiano o comunitario.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente
decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili che non concorrono a formare il
reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri
previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso
comma.
2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax,
iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici
commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i
benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a
condizione che sulla nave sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.".
Il testo dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo n. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, cosi'
recita:
"Art.12. Determinazione del valore della produzione
netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da
soggetti non residenti.
(Omissis).
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si
considerano residenti nel territorio dello Stato quando
ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili,
previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),
e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita
attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi
iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la
quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma
dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".
Il testo dell'articolo 155, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, cosi' recita:
"Art. 155. Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'
articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo
delle navi indicate nell' articolo 8-bis, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel
registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle
navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50
per cento di quello complessivamente utilizzato, e'
determinato ai sensi della presente sezione qualora il
contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia
delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi
sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non
sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio.
L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati
nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di
imprese alla cui composizione concorrono la societa'
controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.".
Il testo dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 3,
del citato decreto-legge n. 457/1997, cosi' recita:
"Art. 1. Istituzione del Registro internazionale.
(Omissis).
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario."
"Art. 3. Legge regolatrice del contratto di
arruolamento - Contrattazione collettiva.
1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali
ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari
imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale
sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati
membri.
2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario
non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle
navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato
dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto
delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei
contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le
condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che
devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non
comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel
Registro internazionale, nel rispetto dei limiti
internazionalmente stabiliti.".