Art. 12 Programmazione e ambito di applicazione della VIR 1. Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei criteri di cui al comma 7 e della direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, un «Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonche' gli atti normativi nei quali e' prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative. 2. Il piano biennale di cui al comma 1 e' adottato, tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18 e della verifica di cui al comma 9, con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Con le stesse modalita' si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti. 3. Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti, lo stesso e' adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini medesimi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. 4. Il DAGL, per provvedimenti di particolare rilevanza e impatto, puo' coordinare lo svolgimento della VIR, inclusa la consultazione. 5. La VIR puo' essere svolta anche con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' Amministrazioni, anche di altri livelli istituzionali, gli uffici competenti possono effettuare in comune la VIR. 6. L'Amministrazione assicura il monitoraggio dell'attuazione degli atti normativi, attraverso la costante raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo a quelli relativi agli indicatori individuati nelle corrispondenti AIR, secondo le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. 7. L'individuazione degli atti o insiemi di atti normativi da includere nel piano di cui al comma 1 e' effettuata, anche tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono; b) significativita' degli effetti, anche con riferimento alle previsioni delle relazioni AIR, ove disponibili; c) problemi e profili critici rilevati nell'attuazione; d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico. 8. Il piano di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni: a) l'elenco degli atti o insiemi di atti che l'Amministrazione intende sottoporre a VIR nel biennio di riferimento, articolato per anno; b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei motivi prioritari per i quali l'Amministrazione ritiene di svolgere la verifica di impatto, con riferimento ai criteri di cui al comma 7; c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, di eventuali altre amministrazioni coinvolte nel processo di valutazione; d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni VIR; e) una sintesi degli esiti delle consultazioni di cui all'articolo 18. 9. Successivamente alla consultazione di cui all'articolo 18 e prima dell'adozione, il piano di cui al comma 1 e' inviato al DAGL, che ne verifica la rispondenza alle previsioni del presente articolo ed alla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. 10. Una volta adottato, il piano biennale e' pubblicato sui siti del Governo e dell'Amministrazione che ne ha curato la redazione. Analogamente si procede per la pubblicazione degli eventuali aggiornamenti. 11. Ove non prevista nel piano biennale, la VIR e' comunque effettuata ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri.