Art. 13 
 
                           Fasi della VIR 
 
  1. La VIR, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva  di
cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: 
    a) analisi della situazione attuale e dei problemi, ricorrendo  a
evidenze quantitative e verificando  anche  il  grado  di  attuazione
della normativa in esame, con riferimento, se del  caso,  ai  diversi
livelli istituzionali coinvolti; 
    b) ricostruzione della logica dell'intervento,  in  relazione  ai
problemi che si  intendevano  affrontare  e  agli  obiettivi  che  si
intendevano conseguire, alle azioni  poste  in  essere,  ai  soggetti
direttamente e indirettamente  coinvolti,  all'evoluzione  registrata
nel contesto di riferimento; 
    c) valutazione dell'intervento, applicando i seguenti criteri: 1)
efficacia, verificando il grado di raggiungimento degli  obiettivi  e
la misura in cui gli effetti osservati derivano dalla regolazione  in
esame o da ulteriori fattori  che  sono  intervenuti  nel  tempo;  2)
efficienza,  in  relazione  alle  risorse  impiegate;  3)  perdurante
utilita' della regolazione rispetto alle esigenze  e  agli  obiettivi
delle politiche attuali; 4) coerenza  dell'insieme  delle  norme  che
disciplinano l'area di regolazione in esame, anche con riferimento ad
eventuali lacune, inefficienze, sovrapposizioni, eccesso di costi  di
regolazione; 
    d)   definizione   di   ipotesi   di   revisione,    abrogazione,
miglioramento dell'attuazione delle norme in  esame,  alla  luce  dei
risultati del processo valutativo. 
  2. Nello  svolgimento  della  VIR  l'Amministrazione  ricorre  alla
consultazione, secondo quanto  stabilito  dagli  articoli  16  e  18,
nonche'  ad  evidenze  di  tipo  quantitativo,  ivi  comprese  quelle
desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza. 
  3. Ai fini della VIR, l'Amministrazione tiene conto  dei  risultati
di eventuali ulteriori analisi, comunque denominate, previste per  il
monitoraggio e la valutazione degli atti oggetto della stessa.