Art. 14 Presentazione e verifica della relazione VIR 1. L'Amministrazione elabora la relazione VIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 13 e i risultati delle valutazioni svolte. 2. La relazione VIR e' inviata al DAGL, che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' di analisi e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, ai fini della validazione della relazione VIR. 3. La relazione VIR, una volta validata, e' pubblicata sul sito dell'Amministrazione che ha condotto la verifica di impatto, nonche' sul sito del Governo, e trasmessa al Parlamento.