Art. 15 
 
  Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea 
 
  1. Le Amministrazioni partecipano, per  le  materie  di  rispettiva
competenza e anche coinvolgendo  altri  livelli  istituzionali,  alle
attivita' di valutazione della normativa promosse  dalle  istituzioni
dell'Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme
che disciplinano materie di  particolare  rilievo  per  le  politiche
nazionali. Della partecipazione e' data  informazione  preventiva  al
DAGL, al Dipartimento della funzione pubblica e al  Dipartimento  per
le politiche europee. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  le  Amministrazioni  valutano  gli
effetti  della  normativa  europea   a   livello   nazionale,   anche
partecipando  ai  gruppi  di  lavoro  e  alle  consultazioni  che  le
istituzioni dell'Unione europea pongono in  essere  per  valutare  la
normativa europea. 
  3. Per lo svolgimento delle valutazioni  di  cui  al  comma  2,  le
Amministrazioni seguono le indicazioni fornite dalla direttiva di cui
all'articolo 3, comma 1, e consultano preventivamente  i  destinatari
nazionali della normativa europea. 
  4. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare,  anche
su   richiesta   dell'Amministrazione   competente,    riunioni    di
coordinamento per lo svolgimento della valutazione di  impatto  della
normativa europea, inclusa la consultazione. 
  5. I risultati delle  valutazioni  svolte  ai  sensi  del  presente
articolo sono  trasmessi  tempestivamente  al  DAGL,  ai  fini  della
verifica, nonche'  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
Dipartimento per le politiche europee.