Art. 14 
 
                             Subappalto 
 
  1. Nell'invito  o  nel  bando  e  nel  conseguente  contratto  sono
specificati i seguenti obblighi: 
    a) il contraente  principale  assume  nei  confronti  della  sede
estera piena responsabilita' per l'intero contratto; 
    b) l'appaltatore indica nella  sua  offerta  le  eventuali  parti
dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti; 
    c) il  subappaltatore  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti
previsti  dal  bando  in  relazione  alla  prestazione  oggetto   del
subappalto; 
    d) l'appaltatore  accetta  che  l'amministrazione  aggiudicatrice
possa trasferire i pagamenti dovuti  direttamente  al  subappaltatore
per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto; 
    e)  l'appaltatore   accetta   espressamente   di   sostituire   i
subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 
  2. Gli eventuali subappalti non possono  complessivamente  superare
il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.